Corte di Cassazione sentenza n. 8197 del 24 giugno 2012
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – OBBLIGO DI FEDELTA’ – PRODUZIONE IN GIUDIZIO DI FOTOCOPIE DI DOCUMENTI AZIENDALI – VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI FEDELTA’ – CONFIGURABILITA’ – ESCLUSIONE – FONDAMENTO
massima
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Non integra violazione dell’obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105 c.c., la produzione in giudizio di copie di atti ai quali il dipendente abbia avuto accesso, giacché tale produzione, avendo ad oggetto copie – e non originali -, da un lato, non costituisce sottrazione di documenti in senso proprio e, dall’altro, essendo finalizzata all’esercizio del diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ed esclusivamente a tale esercizio, con le modalità prescritte dal codice di rito, non comporta divulgazione del contenuto dei documenti ed assolve ad una esigenza prevalente su quella di riservatezza propria del datore di lavoro
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IN FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che:
la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con la quale è stato respinto il ricorso del lavoratore in epigrafe avente ad oggetto l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fra detto lavoratore da una parte, e P.I. s.p.a. dall’altra;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore affidato a due motivi, illustrati da memoria;
P.I. s.p.a. ha resistito con controricorso con il quale ha proposto anche impugnazione incidentale assistita da due censure, specificate da memoria;
i ricorsi vanno riuniti riguardando l’impugnazione della stessa sentenza.
Considerato che:
il lavoratore è stato assunto con vari contratti a termine stipulati rispettivamente i primi due per i periodi 2.6.98/30.9.98 e 19.7.99/31.8.99 ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre, ed il terzo – per il periodo 1.6.2000/30.9.2000 – a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane;
la Corte territoriale, premesso che il terzo dei suddetti contratti doveva considerasi illegittimo perché intervenuto in epoca posteriore al 30 aprile 1998 – ossia oltre il limite fissato dalle parti per procedere possibilità di assunzioni a termine – e che i primi due contratti erano, invece, legittimi in quanto non doveva essere fornita dal datore di lavoro la prova dell’assenza per ferie e della connessa necessità dell’espletamento del servizio in concomitanza delle ferie nel periodo estivo, ha ritenuto, risolto il rapporto per mutuo consenso in base al lasso di tempo trascorso dopo la conclusione di tale contratto, alla riscossione del TFR ed al reperimento di altra occupazione;
la suddetta impostazione è stata ampiamente censurata dal lavoratore ricorrente il quale contesta, con il primo motivo – deducendo violazione degli artt. 1372, 1° comma, c.c., e 2697 c.c. -, l’affermata risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso e, con il secondo motivo -denunciando violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 230 del 1962, 23 della legge n. 56 del 1987, 8 CCNL 26/11/94 e degli accordi sindacali del 25/9/97, del 16/1/98 e del 18/1/2001 nonché vizio di motivazione -, 1’asserita legittimità dei contratti a termine stipulati in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie;
la prima censura del ricorso principale è infondata;
questa Corte ha avuto modo di precisare che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (v. per tutte Cass. 10 novembre 2008 n. 26935);
nella presente fattispecie la Corte del merito si è attenuta a siffatto principio di diritto in quanto ha accertato sulla base del notevole tempo (sei anni) trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, della riscossine delle spettanze di fine rapporto e del reperimento di altra occupazione la comune volontà delle parti di risolvere il rapporto di lavoro;
né il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine a siffatto accertamento impedendo in tal modo a questa Corte di legittimità qualsiasi sindacato circa la congruità della motivazione posta a base di detto accertamento;
restando intangibile la sentenza impugnata in punto di risoluzione del rapporto per mutuo consenso rimane assorbita ogni questione – di cui al secondo motivo del ricorso – concernente la contestata affermata legittimità dei contratti a termine stipulati in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie;
il ricorso principale in conclusione va respinto;
il ricorso incidentale in quanto proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello va dichiarato inammissibile essendo venuto meno il suo interesse stante l’infondatezza del ricorso principale;
le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in relazione alla reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
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