lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26320 depositata il 9 ottobre 2024 – La disciplina di cui all’art. 2103 c. c., secondo la quale possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento o della retribuzione nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità, o al miglioramento delle condizioni di vita nelle sedi di cui all’art. 2113 c.c., ricomprende tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche senza mutamento di mansioni o di livello di inquadramento

La disciplina di cui all'art. 2103 c. c., secondo la quale possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento o della retribuzione nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità, o al miglioramento delle condizioni di vita nelle sedi di cui all'art. 2113 c.c., ricomprende tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche senza mutamento di mansioni o di livello di inquadramento

Chiarimenti in merito all’applicazione del provvedimento di diffida amministrativa – Artt. 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024 – ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO – Nota n. 7296 dell’ 8 ottobre 2024

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 7296 dell' 8 ottobre 2024 Artt. 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024 - Chiarimenti in merito all’applicazione del provvedimento di diffida amministrativa Sono pervenute alla scrivente Direzione alcune richieste di chiarimento in merito alle modalità applicative e procedurali relative al provvedimento di “diffida amministrativa” previsto dagli artt. [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26181 depositata il 7 ottobre 2024 – L’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto

L'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto

Nessuna incompatibilità sussiste ai fini del riconoscimento al socio lavoratore di   cooperativa   con contratto di  lavoro subordinato del diritto al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 26071 depositata il 4 ottobre 2024, intervenendo in tema di trattamento di fine rapporto per i soci lavoratori di cooperative, ha affermato il seguente principio di diritto secondo cui "Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano in primo luogo le regole speciali previste dalla legge n. [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26071 depositata il 4 ottobre 2024 – Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano in primo luogo le regole speciali previste dalla legge n. 142/2001 ed in secondo luogo le comuni regole previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore per come delineata dalla legge medesima. Nessuna incompatibilità sussiste ai fini del riconoscimento al socio   lavoratore   di   cooperativa   con contratto di  lavoro subordinato del diritto al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.

Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano in primo luogo le regole speciali previste dalla legge n. 142/2001 ed in secondo luogo le comuni regole previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore per come delineata dalla legge medesima. Nessuna incompatibilità sussiste ai fini del riconoscimento al socio   lavoratore   di   cooperativa   con contratto di  lavoro subordinato del diritto al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.

Contribuzione in agricoltura – Ricalcolo esonero contributivo relativo alle nuove iscrizioni dei Coltivatori diretti e degli Imprenditori agricoli professionali per gli anni 2020, 2021 e 2022 (c.d. esonero under 40) – INPS – Messaggio n. 3338 depositata il 9 ottobre 2024

INPS - Messaggio n. 3338 depositata il 9 ottobre 2024 Contribuzione in agricoltura - Ricalcolo esonero contributivo relativo alle nuove iscrizioni dei Coltivatori diretti e degli Imprenditori agricoli professionali per gli anni 2020, 2021 e 2022 (c.d. esonero under 40) Con il presente messaggio si comunica che l’Istituto ha ricalcolato l’importo dell’esonero contributivo di cui [...]

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