CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23562 depositata il 3 settembre 2024 – La funzione precipua del Fondo di garanzia è di proteggere il lavoratore dal rischio dell’insolvenza «di colui il quale è il proprio datore di lavoro al momento in cui il TFR diviene esigibile. Pertanto, «quando il fallimento o comunque l’insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l’intervento del Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile»
La funzione precipua del Fondo di garanzia è di proteggere il lavoratore dal rischio dell’insolvenza «di colui il quale è il proprio datore di lavoro al momento in cui il TFR diviene esigibile. Pertanto, «quando il fallimento o comunque l’insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l’intervento del Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile»