lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24589 depositata il 13 settembre 2024 – La condotta datoriale illecita è permanente quando la situazione illecita viene instaurata dalla condotta iniziale, a cui si accompagna il mantenimento della medesima situazione, di fatto o di diritto, sicché per la cessazione dell’offesa agli interessi tutelati è necessaria un’ulteriore condotta, contraria alla precedente, idonea a rimuovere (integralmente) la predetta situazione

La condotta datoriale illecita è permanente quando la situazione illecita viene instaurata dalla condotta iniziale, a cui si accompagna il mantenimento della medesima situazione, di fatto o di diritto, sicché per la cessazione dell’offesa agli interessi tutelati è necessaria un’ulteriore condotta, contraria alla precedente, idonea a rimuovere (integralmente) la predetta situazione

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Nota del 1° ottobre 2024, n. 15466 – Articolo 5, comma 3- bis, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 giugno 2024, di modifica delle modalità di versamento del contributo esonerativo per autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’art. 3 della Legge 68 del 1999 per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille – Indicazioni operative

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Nota del 1° ottobre 2024, n. 15466 Articolo 5, comma 3- bis, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell’11 giugno 2024, di modifica delle modalità di versamento del [...]

Esonero autocertificato: modifica delle modalità di versamento del contributo – MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 1° ottobre 2024

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 1° ottobre 2024 Esonero autocertificato: modifica delle modalità di versamento del contributo Entra in vigore oggi, 1° ottobre 2024, il Decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 di modifica delle modalità di versamento del contributo esonerativo, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 25661 depositata il 25 settembre 2024 – La comunicazione di malattia al datore di lavoro prescritta dall’art. 2 del d.l. n. 563/1979 (conv. in legge n. 33/1980), rileva sulla possibilità di prosecuzione del rapporto nella misura in cui la sua omissione impedisca al datore di lavoro di controllare lo stato di malattia e la giustificatezza dell’assenza, ed allo stesso lavoratore di provarla a distanza di tempo, ove si tratti di malattie a carattere transeunte, che non lasciano traccia apprezzabile. Per converso, il lavoratore può provare la giustificatezza dell’assenza, ai sensi dell’art. 2119 c.c., anche successivamente alla malattia, ove sia stato nell’impossibilità incolpevole di effettuare la prescritta comunicazione

La comunicazione di malattia al datore di lavoro prescritta dall'art. 2 del d.l. n. 563/1979 (conv. in legge n. 33/1980), rileva sulla possibilità di prosecuzione del rapporto nella misura in cui la sua omissione impedisca al datore di lavoro di controllare lo stato di malattia e la giustificatezza dell'assenza, ed allo stesso lavoratore di provarla a distanza di tempo, ove si tratti di malattie a carattere transeunte, che non lasciano traccia apprezzabile. Per converso, il lavoratore può provare la giustificatezza dell'assenza, ai sensi dell'art. 2119 c.c., anche successivamente alla malattia, ove sia stato nell'impossibilità incolpevole di effettuare la prescritta comunicazione

Quesito in merito alla corretta interpretazione della modifica all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 – Interpello n. 4 del 30 settembre 2024 del MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Interpello n. 4 del 30 settembre 2024 Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni - “Quesito in merito alla corretta interpretazione della modifica all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 [...]

INAIL – Circolare n. 30 del 30 settembre 2024 – Assicurazione degli infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica – Gestione transitoria – Nuove funzionalità del servizio applicativo Gestione transitoria infortuni ex Inpgi – Quadro normativo

INAIL - Circolare n. 30 del 30 settembre 2024 Assicurazione degli infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica - Gestione transitoria - Nuove funzionalità del servizio applicativo Gestione transitoria infortuni ex Inpgi - Quadro normativo - Legge 30 dicembre 2021, n. 234: “Bilancio di previsione dello [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 24327 depositata il 10 settembre 2024 – Il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’ASL per determinare il debito orario minimo assolto; in tale evenienza, potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio

Il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’ASL per determinare il debito orario minimo assolto; in tale evenienza, potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio

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