lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11197 depositata il 26 aprile 2024 – La notificazione al lavoratore del disconoscimento delle giornate lavorative, mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito Internet, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011

La notificazione al lavoratore del disconoscimento delle giornate lavorative, mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito Internet, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 10663 depositata il 19 aprile 2024 – Una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell’accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore

Una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore

La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell’accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti; solo ove il lavoratore contesti la la corrispondenza tra la retribuzione effettivamente erogata e la busta paga , l’onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore

La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti; solo ove il lavoratore contesti la la corrispondenza tra la retribuzione effettivamente erogata e la busta paga , l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore

L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziamento, una volta appunto che sia fallito il tentativo di conciliazione che gli è ora imposto di chiedere di percorrere oppure dopo che sia decorso il termine entro il quale la direzione territoriale del lavoro deve trasmettere alle parti la convocazione per l’incontro a fini conciliativi su richiesta del datore di lavoro

L'art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziamento, una volta appunto che sia fallito il tentativo di conciliazione che gli è ora imposto di chiedere di percorrere oppure dopo che sia decorso il termine entro il quale la direzione territoriale del lavoro deve trasmettere alle parti la convocazione per l’incontro a fini conciliativi su richiesta del datore di lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 10734 depositata il 22 aprile 2024 – Il dettato normativo del terzo periodo del comma 6 dell’art. 7 L. n. 604/1966 (“Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore”) delinea una condizione legale (sospensiva) ed un termine (dilatorio); di talché, una volta avveratasi la prima o scaduto il secondo, il datore di lavoro “può comunicare il licenziamento al lavoratore”

Il dettato normativo del terzo periodo del comma 6 dell’art. 7 L. n. 604/1966 (“Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore”) delinea una condizione legale (sospensiva) ed un termine (dilatorio); di talché, una volta avveratasi la prima o scaduto il secondo, il datore di lavoro “può comunicare il licenziamento al lavoratore”

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore – Svolgimento di attività stagionali – Nota n. 795 del 24 aprile 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 795 del 24 aprile 2024 Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - Svolgimento di attività stagionali - Chiarimenti Con nota prot. n. 9961 del 19 aprile u.s. il Ministero del lavoro e delle [...]

Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e relative modalità di applicazione – Articolo 4, comma 4, decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156 (ndr Articolo 4, comma 4, decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 dicembre 2023, n. 156) – INAIL – Determinazione n. 73 del 26 marzo 2024

INAIL - Determinazione n. 73 del 26 marzo 2024 Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e relative modalità di applicazione - Articolo 4, comma 4, decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [...]

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