lavoro

La conciliazione è nulla se firmata in azienda e non in una delle sede protette previste dall’ordinamento giuridico il cui elenco è tassativo

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 10065 depositata il 15 aprile 2024, intervenendo in tema di validità dell'atto di rinunzie e transazioni ex art. 2113 c.c., ha ribadito il principio secondo cui "... la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 10948 depositata il 23 aprile 2024 – Ai fini dell’individuazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, l’autonomia reciprocamente esistente tra il rapporto di lavoro e il rapporto contributivo fa sì che l’obbligo di contribuzione possa sussistere indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte oppure che quest’ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti, di talché, sebbene in astratto le somme corrisposte in esecuzione di una transazione debbano considerarsi estranee rispetto all’obbligo di contribuzione, dipendendo da questo contratto e non dal (diverso) contratto di lavoro, a diverse conclusioni può pervenirsi allorché si provi che nell’accordo transattivo sussistono comunque poste di sicura natura retributiva e collegate intrinsecamente al sottostante rapporto di lavoro

Ai fini dell'individuazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, l’autonomia reciprocamente esistente tra il rapporto di lavoro e il rapporto contributivo fa sì che l’obbligo di contribuzione possa sussistere indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte oppure che quest'ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti, di talché, sebbene in astratto le somme corrisposte in esecuzione di una transazione debbano considerarsi estranee rispetto all’obbligo di contribuzione, dipendendo da questo contratto e non dal (diverso) contratto di lavoro, a diverse conclusioni può pervenirsi allorché si provi che nell'accordo transattivo sussistono comunque poste di sicura natura retributiva e collegate intrinsecamente al sottostante rapporto di lavoro

Il decreto PNRR è legge: le novità in materia di lavoro – MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 2 maggio 2024

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 2 maggio 2024 Il decreto PNRR è legge: le novità in materia di lavoro Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 11198 depositata il 26 aprile 2024 – Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo di previdenza complementare ed il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato e il ripristino della titolarità, spettante, di regola, al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo

Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo di previdenza complementare ed il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato e il ripristino della titolarità, spettante, di regola, al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo

Decadenza dalla NASPI: nel caso in cui il lavoratore beneficia dell’indennità di disoccupazione svolga contestualmente un attività economica senza comunicarlo all’INPS

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 11523 depositata il 30 aprile 2024, intervenendo in tema di decadenza della NASPI, ha statuito che "... l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, stabilisce, per quanto qui rileva, che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 11543 depositata il 30 aprile 2024 – Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne e decade dalla fruizione della NASpI qualora non provvedere a detta comunicazione

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito, deve informare l’INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne e decade dalla fruizione della NASpI qualora non provvedere a detta comunicazione

Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore. Inoltre il contratto di lavoro subordinato non obbliga il lavoratore al raggiungimento di un risultato, ma alla sola messa a disposizione, in favore del datore

Il licenziamento per cosiddetto 'scarso rendimento' costituisce un'ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore. Inoltre il contratto di lavoro subordinato non obbliga il lavoratore al raggiungimento di un risultato, ma alla sola messa a disposizione, in favore del datore

Corte di Cassazione. sezione lavoro, ordinanza n. 10640 depositata il 19 aprile 2024 – Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’, (…), costituisce un’ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento, prevista dagli artt. 1453 e segg. Cod. civ. Si osserva infatti che, nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, giacché si tratta di lavoro subordinato e non dell’obbligazione di compiere un’opera o un servizio (lavoro autonomo)

Il licenziamento per cosiddetto 'scarso rendimento', (...), costituisce un'ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento, prevista dagli artt. 1453 e segg. Cod. civ. Si osserva infatti che, nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, giacché si tratta di lavoro subordinato e non dell'obbligazione di compiere un'opera o un servizio (lavoro autonomo)

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