lavoro

Nelle somministrazioni irregolari è onere del lavoratore impugnare il licenziamento nei confronti dell’utilizzatore in virtù del subentro disposto ex lege

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 30945 depositata il 7 novembre 2023, intervenendo in tema di risoluzione del rapporto di lavoro nelle ipotesi di somministrazione irregolare, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... In tema di somministrazione irregolare, l'art. 80 bis del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., dalla [...]

Autoliquidazione 2023-2024 – Servizio “Comunicazione Basi di Calcolo”, Servizi online “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” PAT – Servizio “Visualizza elementi di calcolo” PAN – INAIL – Nota n. 12298 del 4 dicembre 2023

INAIL - Nota n. 12298 del 4 dicembre 2023 Autoliquidazione 2023-2024 - Servizio “Comunicazione Basi di Calcolo”, Servizi online “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” PAT - Servizio “Visualizza elementi di calcolo” PAN Servizi online Si comunica che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2023/2024 è [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33713 depositata il 4 dicembre 2023 – Le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale ed hanno perciò valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale ed hanno perciò valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33578 depositata il 1° dicembre 2023 – Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

INPS – Messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023 – Decreto Legislativo 30 novembre 2023, n. 175 recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo – Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo – Prime indicazioni

INPS - Messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023 Decreto Legislativo 30 novembre 2023, n. 175 recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo - Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33016 depositata il 28 novembre 2023 – L’inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore in malattia, fino a quando non sia decorso il cosiddetto periodo di comporto (art. 2110, comma secondo, cod. civ.), non determina di per sè la nullità del licenziamento, ma, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici (art. 1367 cod. civ.), la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza della situazione ostativa

L'inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore in malattia, fino a quando non sia decorso il cosiddetto periodo di comporto (art. 2110, comma secondo, cod. civ.), non determina di per sè la nullità del licenziamento, ma, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici (art. 1367 cod. civ.), la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza della situazione ostativa

Si è in presenza di appalti endoaziendali illeciti ogni qualvolta l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa e senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo

Si è in presenza di appalti endoaziendali illeciti ogni qualvolta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa e senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo

Corte di Cassazione, ordinanza n. 32450 depositata il 22 novembre 2023 – Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto

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