La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 32450 depositata il 22 novembre 2023, intervenendo in tema di appalti endoaziendali, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (Cass. 15557/2019, Cass. n. 27213/2018, Cass. n. 7820/2013, Cass. n. 5648 /2009, Cass. n. 18281/2007, Cass. n. 14302/2002); …”
La vicenda ha riguardato un dipendente occupato sempre sullo stesso appalto si rivolge al Tribunale affinché venga accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società committente. Il Tribunale adito rigetta la richiesta del lavoratore. Avverso tale decisione il lavoratore propone appello. La Corte Territoriale nel confermare la decisione dei giudici di prime cure in quanto dagli atti depositati non era dato evincere una diretta gestione del rapporto di lavoro in oggetto da parte della committente. Gli eredi del dipendente, nelle more deceduto, impugnano la decisione di appello con ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini rigettano il ricorso, pur ribadendo il principio di diritto secondo cui un appalto endoaziendale può dirsi illegittimo ogniqualvolta l’appaltatore non provveda ad una reale organizzazione della prestazione finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né assuma un concreto rischio economico.
Inoltre per i giudici di legittimità, come affermato dai giudici di merito, “… occorre distinguere l’ipotesi in cui i rapporti di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore sono gestiti direttamente dal committente dall’ipotesi in cui il committente esercita solo i poteri di controllo sull’esecuzione del servizio appaltato espressamente distinto e che non può ritenersi preclusa al committente una verifica, secondo modalità predeterminate, dell’esecuzione del servizio …”