lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28990 depositata il 18 ottobre 2023 – Nella nozione di retribuzione deve farsi rientrare qualsiasi utilità corrisposta al lavoratore dipendente che proviene dal datore di lavoro se causalmente collegata al rapporto di lavoro, anche ove si tratti di somme materialmente erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, ed anche se l’attribuzione patrimoniale costituisca la prestazione di un contratto diverso da quello di lavoro, ove tale contratto costituisca lo strumento per conseguire il risultato pratico di arricchire il patrimonio del lavoratore in correlazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato

Nella nozione di retribuzione deve farsi rientrare qualsiasi utilità corrisposta al lavoratore dipendente che proviene dal datore di lavoro se causalmente collegata al rapporto di lavoro, anche ove si tratti di somme materialmente erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, ed anche se l'attribuzione patrimoniale costituisca la prestazione di un contratto diverso da quello di lavoro, ove tale contratto costituisca lo strumento per conseguire il risultato pratico di arricchire il patrimonio del lavoratore in correlazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28611 depositata il 13 ottobre 2023 – Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all’inadempimento della P.A. all’obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa; in proposito il dipendente deve allegare l’esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità

Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all’inadempimento della P.A. all’obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa; in proposito il dipendente deve allegare l’esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità

Corte di Cassazione, ordinanza n. 27940 depositata il 4 ottobre 2023 – La violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all’applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l’insorgere del diritto al risarcimento dei danni a favore del datore di lavoro

La violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni a favore del datore di lavoro

Negligenza del dipendente: il lavoratore deve risarcire al datore di lavoro il danno provocato anche in assenza di sanzioni disciplinari

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 27940 depositata il 4 ottobre 2023, intervenendo in tema di azione disciplinare e risarcimento del danno, ha riconfermato il principio di diritto secondo cui "... la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l'insorgere del [...]

Rimessione in termini riguardanti il versamento dei premi assicurativi di cui al Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132, per il territorio della Regione Lombardia – INAIL – Nota n. 10533 del 18 ottobre 2023

INAIL - Nota n. 10533 del 18 ottobre 2023 Rimessione in termini riguardanti il versamento dei premi assicurativi di cui al Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132, per il territorio della Regione Lombardia Con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eccezionali [...]

Incentivo Neet 2023, quali passaggi per poterne beneficiare – L’incentivo è disponibile per le assunzioni effettuate tra giugno e dicembre 2023 – ANPAL – Comunicato del 18 ottobre 2023

ANPAL - Comunicato del 18 ottobre 2023 Incentivo Neet 2023, quali passaggi per poterne beneficiare - L’incentivo è disponibile per le assunzioni effettuate tra giugno e dicembre 2023 Chi assume giovani Neet entro il 31 dicembre di quest'anno può beneficiare, per 12 mesi, di un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda. La misura [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 28378 depositata l’ 11 ottobre 2023 – In ordine ad incarichi conferiti dal datore di lavoro ad investigatori ed alla utilizzabilità del materiale da loro raccolto in sede giudiziaria viene affermato che i codici deontologici di cui al d.lgs. n 196/2003 hanno natura normativa e pertanto possono e devono essere individuati ed applicati anche d’ufficio dal giudice (iura novit curia); la violazione dei predetti codici deontologici può essere fatta valere con ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. e determina l’inutilizzabilità dei dati così raccolti; l’inutilizzabilità dei dati raccolti in violazione dei codici deontologici di cui al d.lgs. n. 196/2003, nel periodo anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 101/2018, è da intendersi come “assoluta”, quindi rilevante in sede sia processuale che extraprocessuale; tale inutilizzabilità “assoluta” determina l’impossibilità sia per il datore di lavoro di porli a fondamento di una contestazione disciplinare e poi di produrli in giudizio come mezzo di prova, sia per il giudice di merito di porli a fondamento della sua decisione

In ordine ad incarichi conferiti dal datore di lavoro ad investigatori ed alla utilizzabilità del materiale da loro raccolto in sede giudiziaria viene affermato che i codici deontologici di cui al d.lgs. n 196/2003 hanno natura normativa e pertanto possono e devono essere individuati ed applicati anche d’ufficio dal giudice (iura novit curia); la violazione dei predetti codici deontologici può essere fatta valere con ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. e determina l’inutilizzabilità dei dati così raccolti; l’inutilizzabilità dei dati raccolti in violazione dei codici deontologici di cui al d.lgs. n. 196/2003, nel periodo anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 101/2018, è da intendersi come “assoluta”, quindi rilevante in sede sia processuale che extraprocessuale; tale inutilizzabilità “assoluta” determina l’impossibilità sia per il datore di lavoro di porli a fondamento di una contestazione disciplinare e poi di produrli in giudizio come mezzo di prova, sia per il giudice di merito di porli a fondamento della sua decisione

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