INAIL – Nota n. 10533 del 18 ottobre 2023
Rimessione in termini riguardanti il versamento dei premi assicurativi di cui al Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132, per il territorio della Regione Lombardia
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato, a partire dal 4 al 31 luglio 2023, il territorio della Regione Lombardia.
Il successivo decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (NOTA 1) recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali” all’articolo 3, comma 1, ha previsto che “I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023”.
Soggetti destinatari
L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge in esame individua l’ambito soggettivo di applicazione della sospensione stabilendo che la disposizione si applica ai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023.
La sospensione riguarda quindi i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.93, operanti alla data del 4 luglio 2023 nel territorio della regione Lombardia.
La sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti beneficiari dell’agevolazione prevista nel provvedimento si fa riferimento, come di consueto, alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante.
Ciò in quanto la ratio legis è quella di favorire i soggetti che svolgono effettivamente attività economica nei territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali, escludendo dall’agevolazione in discorso i soggetti assicuranti per i quali nei territori interessati risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati.
Rimessione in termini
L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 132/2023 “Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi” prevede che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 ottobre 2023.
In attuazione della norma in esame, i predetti premi non ancora versati, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, sono stati differiti al 31 ottobre 2023 dalla Direzione centrale organizzazione digitale con operazione centralizzata.
Ricadono nel periodo di sospensione il premio mensile per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1058, n. 350 e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 4 luglio – 31 luglio 2023.
Per espressa previsione normativa, non si procede al rimborso di quanto già versato (NOTA 2).
—
Note:
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 228 del 29 settembre 2023
(2) Decreto legge 29 settembre 2023, n. 132. Art. 3, comma 2: In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l’istituto del ravvedimento.
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