Corte di Cassazione, sentenza n. 11029 depositata il 26 aprile 2023 – In tema di contenzioso tributario, l’istituto della rimessione in termini, opera sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali «interni» al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali e che la rimessione in termini presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo