Corte di Cassazione ordinanza n. 14779 depositata il 10 maggio 2022
istituto della rimessione in termini – applicabilità al contenzioso tributario
RILEVATO CHE
1. con sentenza 39/01/12 del 21/05/2012 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto da E. s.r.l. nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP) n. 11/24/10, che aveva respinto il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2003;
1.1 come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento nei confronti della società era stato emesso in ragione della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, con conseguente determinazione induttiva del reddito d’impresa;
1.2 la CTR, accogliendo il ricorso della società contribuente, fatta salva la comminatoria di una sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione, evidenziava che: a) E. doveva essere rimessa in termini nella proposizione dell’impugnazione avverso l’avviso di accertamento in quanto il ritardo di un giorno, rilevato dalla CTP, era giustificato dagli avvenimenti occorsi al difensore incaricato (influenza e successiva assistenza in ospedale alla sorella, che a sua volta assisteva il marito malato); b) sebbene la società contribuente non aveva depositato le dichiarazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2002, aveva consegnato all’Ufficio le scritture contabili, di cui l’Amministrazione finanziaria non aveva tenuto conto, procedendo immotivatamente ad accertamento induttivo con l’utilizzazione di un metodo inverosimile (studio di settore); c) un discorso del tutto analogo poteva farsi con riferimento all’anno d’imposta 2003;
2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a otto motivi;
3. E. resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 proc. civ. con conseguente nullità della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa decide anche con riferimento all’accertamento relativo all’anno d’imposta 2002;
1.1 con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 184 bis e 153 cod. proc. civ., nonché dell’art. 58 della I. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’applicazione dell’art. 153 cod. proc. civ. anziché dell’art. 184 bis proc. civ., con conseguente inammissibilità della rimessione in termini;
1.2 con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 184 (rectius 184 bis) e 153 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR valutato che l’istanza di rimessione in termini è stata proposta tardivamente dal difensore, oltre un anno dopo la scadenza del termine per la proposizione del ricorso in primo grado;
1.3 con il quarto motivo di ricorso si afferma la violazione e la falsa applicazione degli 184 bis e 153 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la sussistenza di una causa non imputabile che avrebbe giustificato l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini;
1.4 con il quinto e il sesto motivo di ricorso si ritiene, rispettivamente, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 294 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché la insufficienza della motivazione della CTR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., evidenziandosi che: a) i fatti impeditivi del rispetto del termine di decadenza di legge non sarebbero stati provati dalla società contribuente; b) detti fatti, oltre ad essere inverosimili, non giustificherebbero il mancato rispetto del termine di decadenza;
1.5 con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 55 e 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, nonché l’inverosimiglianza del modus operandi dell’Amministrazione finanziaria;
1.6 con l’ottavo motivo di ricorso si deduce motivazione insufficiente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. , per avere la CTR negato attendibilità all’accertamento compiuto dall’Ufficio con argomenti incongrui e irrilevanti;
2. il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e in via prioritaria, rivestendo la questione della legittimità della rimessione in termini carattere pregiudiziale;
2.1 com’è noto, l’istituto della rimessione in termini è stato dapprima previsto dall’art. 184 bis proc. civ. e, quindi, in via generale dall’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., a seguito dell’abrogazione della precedente disposizione ad opera dell’art. 46 della l. n. 69 del 2009;
2.2 in entrambi i casi, l’istituto si applica anche al processo tributario e opera – anche nella vigenza dell’art. 184 bis proc. civ., da interpretarsi estensivamente – sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione delle sentenze del giudice tributario o dei provvedimenti sostanziali (Cass. n. 17237 del 17/06/2021; Cass. n. 4585 del 21/02/2020; Cass. n. 12544 del 17/06/2015; Cass. n. 8715 del 15/04/2014; Cass. n. 3277 del 02/03/2012);
2.3 peraltro, l’istituto della rimessione in termini richiede, in primo luogo, una tempestiva istanza della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza da un’attività processuale per causa ad essa non imputabile (Cass. n. 6102 del 01/03/2019), tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa (Cass. n. 22342 del 05/08/2021; n. 19290 del 29/09/2016; Cass. n. 23561 del 11/11/2011);
2.3.1 sotto questo profilo, l’istanza deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo, non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell’atto (Cass. 4841 del 26/03/2012) e, comunque, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (Cass. n. 25289 del 11/11/2020);
2.4 in secondo luogo, l’istituto presuppone la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi (Cass. n. 21304 del 09/08/2019; Cass. n. 20992 del 16/10/2015), riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già di un’impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà (Cass. U. n. 2610 del 04/02/2021; Cass. n. 27773 del 04/12/2020);
2.4.1 ciò posto, deve escludersi che possa integrare tali caratteristiche la semplice malattia del difensore, dovendo trattarsi di un malessere improvviso o di un totale impedimento a svolgere l’attività professionale da parte di quest’ultimo (Cass. S.U. n. 32725 del 18/12/2018);
2.5 applicando i superiori principi di diritto alla fattispecie per cui è causa, deve escludersi la rilevanza della questione concernente l’applicabilità dell’art. 184 bis ovvero dell’art. 153 cod. proc. civ., atteso che, anche nella vigenza della disposizione abrogata, la rimessione in termini può riguardare senz’altro la decadenza dall’impugnazione dell’avviso di accertamento, con conseguente infondatezza del secondo motivo;
2.6 peraltro, deve ritenersi che l’istituto della rimessione in termini non sia applicabile nel caso di specie, non ricorrendo i due presupposti previsti dalla legge, per come specificati dalla giurisprudenza di questa Corte;
2.6.1 da un lato, infatti, l’istanza non è stata tempestiva, essendo intervenuta molto tempo dopo il verificarsi della decadenza processuale (oltre un anno più tardi), mentre avrebbe dovuto essere contestuale al deposito del ricorso in primo grado, avendo lo stesso difensore di E. affermato di essersi reso conto il giorno della scadenza del termine di sessanta giorni dell’impossibilità del tempestivo deposito dell’impugnazione avverso l’avviso di accertamento;
2.6.2 dall’altro, le circostanze dedotte dalla CTR (influenza del difensore e necessità di assistere in data 09/02/2009, giorno della scadenza, la sorella in ospedale in quanto il marito di quest’ultima era in gravi condizioni) non integrano all’evidenza quel malessere improvviso o quel totale impedimento a svolgere l’attività professionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte per la rimessione in termini;
2.7 il terzo e il quarto motivo vanno, quindi, accolti, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, il cui esame è superfluo;
3. in conclusione, vanno accolti il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare in ragione della pacifica tardività del ricorso in appello, la causa va decisa nel merito, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso originario di E.;
3.1 la società contribuente va altresì condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 210,80, mentre sussistono giusti motivi, in ragione dell’andamento della lite e del successivo consolidamento della giurisprudenza in ordine all’istituto della rimessione in termini, per compensare tra le parti le spese relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il secondo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso di E. s.r.l.; condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; dichiara compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito.
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