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Nuovo “ammortizzatore sociale unico” di cui all’articolo 7 Decreto Legge n. 61/2023 – Istruzioni operative per la compilazione delle denunce contributive – INPS – Messaggio n. 2325 del 22 giugno 2023

INPS - Messaggio n. 2325 del 22 giugno 2023 Nuovo “ammortizzatore sociale unico” di cui all’articolo 7 Decreto Legge n. 61/2023 - Istruzioni operative per la compilazione delle denunce contributive - Istruzioni contabili 1. Premessa A seguito dell’emanazione del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali [...]

Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 – Esonero di cui all’articolo 1, comma 10, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le assunzioni effettuate nel secondo semestre dell’anno 2022 – INPS – Circolare n. 57 del 22 giugno 2023

INPS - Circolare n. 57 del 22 giugno 2023 Articolo 1, comma 297, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) - Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre [...]

INPS – Circolare n. 56 del 22 giugno 2023 – Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

INPS - Circolare n. 56 del 22 giugno 2023 Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali SOMMARIO: La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 15 giugno 2023 ha innalzato di 25 punti base il tasso [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16785 depositata il 13 giugno 2023 – L’assunzione sulla base di dati non veridici è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando ciò comporti la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A, mentre è solo nelle altre ipotesi che le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell’assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell’art. 55-quater, lett d), del d.lgs. n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti

L’assunzione sulla base di dati non veridici è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando ciò comporti la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A, mentre è solo nelle altre ipotesi che le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett d), del d.lgs. n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16719 depositata il 13 giugno 2023 – Il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisca una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all’art. 2119 cod. civ. e agli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisca una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 cod. civ. e agli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16116 depositata il 7 giugno 2023 – In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 93 legge fall.

In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 legge fall.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16238 depositata l’ 8 giugno 2023 – Le disposizioni sull’imponibile previdenziale di cui all’art. 12, l. n. 153/1969, e quelle sul minimale contributivo di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), operano su piani diversi, determinandosi con la prima quali voci della retribuzione erogata devono essere sottoposte a contribuzione, ossia quali entrano nella base imponibile a cui si applica l’aliquota e quali invece ne sono esenti, e prescrivendosi con la seconda che, qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore, la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l’imponibile su cui applicare l’aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva

Le disposizioni sull'imponibile previdenziale di cui all’art. 12, l. n. 153/1969, e quelle sul minimale contributivo di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), operano su piani diversi, determinandosi con la prima quali voci della retribuzione erogata devono essere sottoposte a contribuzione, ossia quali entrano nella base imponibile a cui si applica l'aliquota e quali invece ne sono esenti, e prescrivendosi con la seconda che, qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore, la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva

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