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Termine di sottoscrizione degli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro, di cui all’art. 88, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 – ANPAL – Nota 23 dicembre 2022, n. 17372

ANPAL – Nota 23 dicembre 2022, n. 17372 Termine di sottoscrizione degli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro, di cui all’art. 88, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 Con riferimento alle molteplici richieste di chiarimento pervenute in merito al termine per la sottoscrizione degli accordi sindacali, fissato al 31 dicembre 2022 dal paragrafo [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 36866 depositata il 15 dicembre 2022 – In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro risponde dei danni occorsi al lavoratore infortunato nei limiti del cd. danno differenziale che non comprende le componenti del danno biologico coperte dall’assicurazione obbligatoria, sicché, per le fattispecie anteriori all’ambito temporale di applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il datore risponde dell’intero danno non patrimoniale, non potendo essere decurtati gli importi percepiti a titolo di rendita INAIL, corrispondenti, nel regime allora vigente, solo al danno patrimoniale legato al pregiudizio alla capacità lavorativa generica

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro risponde dei danni occorsi al lavoratore infortunato nei limiti del cd. danno differenziale che non comprende le componenti del danno biologico coperte dall'assicurazione obbligatoria, sicché, per le fattispecie anteriori all'ambito temporale di applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il datore risponde dell'intero danno non patrimoniale, non potendo essere decurtati gli importi percepiti a titolo di rendita INAIL, corrispondenti, nel regime allora vigente, solo al danno patrimoniale legato al pregiudizio alla capacità lavorativa generica

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 36843 depositata il 15 dicembre 2022 – In tema di servizio di pronta disponibilità di cui all’art. 7 del CCNL integrativo – Comparto sanità del 20 settembre 2001, il limite di sei turni al mese per ciascun dipendente, stabilito dal comma 10 del predetto articolo, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva

In tema di servizio di pronta disponibilità di cui all’art. 7 del CCNL integrativo - Comparto sanità del 20 settembre 2001, il limite di sei turni al mese per ciascun dipendente, stabilito dal comma 10 del predetto articolo, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva

Proroga fino al 31 dicembre 2023 della misura di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Decontribuzione Sud) – Aumento dei massimali di aiuto concedibili – INPS – Messaggio n. 4593 del 21 dicembre 2022

INPS – Messaggio n. 4593 del 21 dicembre 2022 Proroga fino al 31 dicembre 2023 della misura di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Decontribuzione Sud) - Aumento dei massimali di aiuto concedibili L’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37318 depositata il 20 dicembre 2022 – Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, di cui all’art. 27, comma 2, Cost., concerne le garanzie relative all’attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore suscettibile di integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, neppure nel caso in cui il CCNL preveda la più grave sanzione espulsiva solo in tale circostanza

Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, di cui all’art. 27, comma 2, Cost., concerne le garanzie relative all’attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore suscettibile di integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, neppure nel caso in cui il CCNL preveda la più grave sanzione espulsiva solo in tale circostanza

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37246 depositaya il 20 dicembre 2022 – I contributi previdenziali versati da società cooperative di lavoro in favore dei propri soci lavoratori, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge 24 giugno 1997, n. 196, restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle prestazioni di cui all’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, riguardanti l’erogazione del TFR a carico del Fondo di garanzia gestito dall’INPS nei casi di insolvenza del datore di lavoro, anche quando i fatti costitutivi dei crediti si siano verificati anteriormente alla data suddetta. L’estensione retroattiva dell’intervento del citato Fondo di garanzia presuppone che siano stati pagati i contributi previdenziali per il periodo precedente all’entrata in vigore della disposizione. Di tale presupposto deve offrire la prova chi rivendichi il diritto alle prestazioni del Fondo di garanzia

I contributi previdenziali versati da società cooperative di lavoro in favore dei propri soci lavoratori, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge 24 giugno 1997, n. 196, restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle prestazioni di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, riguardanti l'erogazione del TFR a carico del Fondo di garanzia gestito dall'INPS nei casi di insolvenza del datore di lavoro, anche quando i fatti costitutivi dei crediti si siano verificati anteriormente alla data suddetta. L'estensione retroattiva dell'intervento del citato Fondo di garanzia presuppone che siano stati pagati i contributi previdenziali per il periodo precedente all'entrata in vigore della disposizione. Di tale presupposto deve offrire la prova chi rivendichi il diritto alle prestazioni del Fondo di garanzia

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37245 depositata il 20 dicembre 2022 – In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell’obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione da parte del Fondo gestito dall’Inps, l’arco temporale annuale entro cui collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro assume rilievo solo se l’iniziativa si colloca nell’ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell’accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero se l’iniziativa del lavoratore trovi consacrazione in un titolo eseguibile nei confronti del datore di lavoro, mentre rimane irrilevante l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione

In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione da parte del Fondo gestito dall'Inps, l'arco temporale annuale entro cui collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro assume rilievo solo se l'iniziativa si colloca nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero se l'iniziativa del lavoratore trovi consacrazione in un titolo eseguibile nei confronti del datore di lavoro, mentre rimane irrilevante l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione

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