lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 ottobre 2022, n. 29981 – La prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, ciò non di meno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto

La prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, ciò non di meno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 ottobre 2022, n. 29973 – Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo (art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142), il nomen iurís attribuito in linea generale e astratta nel regolamento che definisce l’organizzazione del lavoro dei soci e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi come elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente. A tale riguardo, occorre dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo (art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142), il nomen iurís attribuito in linea generale e astratta nel regolamento che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi come elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente. A tale riguardo, occorre dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale – Articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 – INPS – Circolare 13 ottobre 2022, n. 115

INPS - Circolare 13 ottobre 2022, n. 115 Articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 ottobre 2022, n. 29570 – In tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato, il decreto legislativo n. 81 del 2015, in continuità con la legge n 92 del 2012 e con il decreto legge n 34 del 2014, ha eliminato ogni limite espresso all’utilizzo in missioni successive dello stesso lavoratore presso la medesima impresa utilizzatrice. In ogni caso può essere rilevante per il giudice di merito verificare il numero di contratti succedutisi ed il tempo complessivamente trascorso, potendo inserirsi l’utilizzazione del medesimo lavoratore mediante agenzia interinale entro un quadro complessivo di durata di utilizzo del lavoratore tramite somministrazione superiore a quello ammissibile alla luce di una interpretazione della normativa nazionale che possa definirsi conforme al diritto dell’Unione europea

In tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato, il decreto legislativo n. 81 del 2015, in continuità con la legge n 92 del 2012 e con il decreto legge n 34 del 2014, ha eliminato ogni limite espresso all'utilizzo in missioni successive dello stesso lavoratore presso la medesima impresa utilizzatrice. In ogni caso può essere rilevante per il giudice di merito verificare il numero di contratti succedutisi ed il tempo complessivamente trascorso, potendo inserirsi l'utilizzazione del medesimo lavoratore mediante agenzia interinale entro un quadro complessivo di durata di utilizzo del lavoratore tramite somministrazione superiore a quello ammissibile alla luce di una interpretazione della normativa nazionale che possa definirsi conforme al diritto dell'Unione europea.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29774 – In tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità del rapporto di lavoro (CRL), che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l’imbarco successivo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicché, in assenza di essa, l’attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall’art. 325 cod. nav.

In tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità del rapporto di lavoro (CRL), che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicché, in assenza di essa, l'attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall'art. 325 cod. nav.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 ottobre 2022, n. 29831 – Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c. c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c. c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29726 – La valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto

La valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29608 – In tema di sanzioni amministrative, l’esercizio da parte del giudice del potere di modificare l’ordinanza amministrativa anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta non comporta la sostituzione dell’autorità giudiziaria nel potere sanzionatorio della p.a. e la conseguente emissione di un nuovo provvedimento amministrativo, bensì l’esercizio di un sindacato intrinseco circa la congruità dell’importo sanzionatorio rispetto alla fattispecie in contestazione

In tema di sanzioni amministrative, l'esercizio da parte del giudice del potere di modificare l'ordinanza amministrativa anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta non comporta la sostituzione dell'autorità giudiziaria nel potere sanzionatorio della p.a. e la conseguente emissione di un nuovo provvedimento amministrativo, bensì l'esercizio di un sindacato intrinseco circa la congruità dell'importo sanzionatorio rispetto alla fattispecie in contestazione

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