CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29726
Lavoro – Contratto di collaborazione a progetto – Riconducibilità dell’attività ad un progetto specifico – Natura subordinata della prestazione – Esclusione
Rilevato che
1. il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 35 del 2017, rigettò il ricorso proposto da D.G. nei confronti della S.L. s.r.l., del Comune di Rocca di Papa e della A.A. 2 Spa, volto ad accertare, previa declaratoria di nullità del contratto di collaborazione a progetto e delle successive proroghe, che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2094, 2222, 2229 c.c. e 69 d. lgs. n. 276/2003, tra il ricorrente e la soc. S.L. s.r.l. era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.02.2008 al 12.06.2015, nonché a dichiarare il diritto del G. ad essere assunto ex art. 2932 c.c. dal 13.06.2015 e, comunque, condannare A. 2 S.p.A. a risarcire il danno subito dal lavoratore per via della mancata assunzione;
2. la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello del soccombente, esaminando il contratto a progetto del 31 marzo 2010 e ritenendo che esso contenesse “un preciso programma di lavoro, la cui dettagliata articolazione, sul piano descrittivo, non snatura la funzionalità di tali attività rispetto allo specifico obiettivo costituito dall’ottimizzazione della conduzione degli impianti di depurazione”; “né osta – aggiunge la Corte – alla conformità del suddetto progetto al modello di cui all’art. 61 (d. lgs. n. 276/2003) la non estraneità della suddetta finalità all’ordinaria attività svolta dalla S.L. Srl, in quanto trattasi di un requisito non richiesto affatto dal legislatore ai fini di un valido progetto”;
3. per l’altro aspetto gravato, la Corte ha affermato, sulla base dell’istruttoria svolta, che “il G., cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha fornito prova sufficientemente univoca della sussistenza della natura subordinata della prestazione resa a favore del committente”;
4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso A.A. 2 Spa; non hanno svolto attività difensiva S.L. Srl e il Comune di Rocca di Papa, già contumaci sin dal primo grado di giudizio;
5. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;
le parti hanno depositato memorie;
Considerato che
1. con la prima censura si denuncia: “violazione e falsa applicazione artt. 61 e 69 l. n. 276 del 2003, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 e successive modifiche”, criticando la sentenza impugnata per aver ritenuto specifico il progetto contenuto nel contratto del 31 marzo 2010 impugnato dal G.;
il motivo è inammissibile;
con esso non si individua adeguatamente l’errore di diritto che sarebbe stato commesso dalla Corte territoriale che, invece, si mostra perfettamente consapevole dei princìpi di legittimità – che espressamente vengono richiamati – in base ai quali, in tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell’attività ad un progetto o programma specifico – senza alcuna differenza concettuale tra i due termini – il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una “routine” ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 5418 del 2019);
piuttosto si critica la valutazione compiuta dalla Corte territoriale in ordine alla specificità del progetto ed alla sua conformità al modello legale, ma la censura investe inevitabilmente apprezzamenti di merito, che riguardano tutte le circostanze del caso concreto avuto riguardo alla tipologia dell’attività commissionata, al ciclo produttivo dell’azienda, alle mansioni da esercitare, alle risorse assegnate, a quantità e tempi di lavoro, agli obiettivi da perseguire, etc., esprimendo, dunque, con la doglianza un mero dissenso valutativo rispetto al convincimento al quale è motivatamente giunto il giudice del merito (v. Cass. n. 6681 del 2020, in motivazione);
2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e 416 c.p.c., deducendo che la A.A. 2 non aveva specificamente detto nulla “rispetto alla nullità del contratto a progetto per non rispondenza dello stesso ai requisiti legali”; la censura è inammissibile sia perché l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito (Cass. n. 27490 del 2019; Cass. n. 3680 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007; Cass. n. 27833 del 2005), sia perché il principio di non contestazione deve avere per oggetto uno specifico fatto storico che, nella specie, non viene neanche adeguatamente individuato nel corpo del motivo, ponendo piuttosto la questione, tutta giuridica, della nullità per mancanza di conformità del progetto al modello legale;
3. il terzo mezzo denuncia, in via subordinata, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., sostenendo che nella specie la Corte territoriale avrebbe errato a non qualificare il rapporto di lavoro intercorso tra le parti come subordinato;
anche tale la censura è inammissibile, essendo sufficiente richiamare taluni consolidati orientamenti giurisprudenziali circa i limiti del sindacato di legittimità su sentenze di merito che accertino, ovvero neghino, l’esistenza in concreto della fattispecie disegnata in astratto dall’art. 2094 c.c. (a tal fine si rinvia, anche ai fini dell’art. 118 disp. att. c.p.c., a Cass. n. 33820 del 2021);
infatti, secondo principi pacifici di questa Corte la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. n. 13202 del 2019; Cass. n. 5436 del 2019; Cass. n. 332 del 2018; Cass. n. 17533 del 2017; Cass. n. 14434 del 2015; Cass. n. 4346 del 2015; Cass. n. 9808 del 2011; Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 26896 del 2009), mentre parte ricorrente pretende, nella sostanza, una rivalutazione di taluni elementi fattuali sintomatici che sarebbero emersi in controversia ai fini della riconduzione nell’ambito dell’art. 2094 c.c., evocando così un sindacato che esorbita dai poteri di una Corte di legittimità;
3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 luglio 2019, n. 18776 - Nel giudizio di cassazione è sindacabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38182 depositata il 30 dicembre 2022 - Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 35853 depositata il 22 dicembre 2023 - Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 maggio 2020, n. 8444 - Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18947 - Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 4764 depositata il 15 febbraio 2023 - In tema di licenziamento disciplinare, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quelle della giusta causa o del giustificato…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…