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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2022, n. 28942 – Soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 c.c. che, in deroga all’art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto

Soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 c.c. che, in deroga all'art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto

Modifica articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione ai titoli di soggiorno che permettono l’accesso all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui (c.d. Assegno di maternità dello Stato) – INPS – Messaggio 05 ottobre 2022, n. 3656

INPS - Messaggio 05 ottobre 2022, n. 3656 Modifica articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione ai titoli di soggiorno che permettono l’accesso all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui (c.d. Assegno di maternità dello Stato) L’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge 23 dicembre 2021, n. 238, [...]

Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens – Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” – INPS – Messaggio 05 ottobre 2022, n. 3649

INPS - Messaggio 05 ottobre 2022, n. 3649 Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024". Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la [...]

Fondo di integrazione salariale (FIS). Criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal FIS per le causali straordinarie. D.M. n. 33/2022: criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale, compresa quella derivante da evento improvviso e imprevisto, nonché per la stipula di contratti di solidarietà – INPS – Circolare 05 ottobre 2022, n. 109

INPS - Circolare 05 ottobre 2022, n. 109 Fondo di integrazione salariale (FIS). Criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal FIS per le causali straordinarie. D.M. n. 33/2022: criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale, compresa quella derivante da evento improvviso e imprevisto, nonché per la stipula di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2022, n. 28421 – In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la “mora credendi” del datore di lavoro

In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la "mora credendi" del datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2022, n. 28575 – L’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo” o “in iudicando”) per cui è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata

L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 ottobre 2022, n. 28824 – Soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resti unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi; tale circostanza ricorre esclusivamente quando sussistono i presupposti di cui all’art. 2112 cod. civ. che, in deroga all’art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto; da ciò consegue che l’unicità del rapporto viene meno qualora, come nel caso di specie, il trasferimento sia stato dichiarato invalido

Soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resti unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi; tale circostanza ricorre esclusivamente quando sussistono i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ. che, in deroga all'art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto; da ciò consegue che l'unicità del rapporto viene meno qualora, come nel caso di specie, il trasferimento sia stato dichiarato invalido

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 settembre 2022, n. 28550 – Nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni “in peius” per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod.civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale

Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod.civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale

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