CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19405 depositata il 14 luglio 2025 – Risulta precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo ciò in contrasto sia col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell’obbligazione retributiva, sia con la norma contrattuale collettiva che espressamente prevede che l’aspettativa non retribuita può essere concessa solo su richiesta del lavoratore interessato
Risulta precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo ciò in contrasto sia col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell’obbligazione retributiva, sia con la norma contrattuale collettiva che espressamente prevede che l’aspettativa non retribuita può essere concessa solo su richiesta del lavoratore interessato