lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19405 depositata il 14 luglio 2025 – Risulta precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo ciò in contrasto sia col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell’obbligazione retributiva, sia con la norma contrattuale collettiva che espressamente prevede che l’aspettativa non retribuita può essere concessa solo su richiesta del lavoratore interessato

Risulta precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo ciò in contrasto sia col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell’obbligazione retributiva, sia con la norma contrattuale collettiva che espressamente prevede che l’aspettativa non retribuita può essere concessa solo su richiesta del lavoratore interessato

Riduzione del tasso medio per prevenzione – Modello OT23 per l’anno 2026 – Aggiornamento – INAIL – Nota n. 6912 del 18 luglio 2025

INAIL - Nota n. 6912 del 18 luglio 2025 Riduzione del tasso medio per prevenzione - Modello OT23 per l’anno 2026 - Aggiornamento A seguito delle segnalazioni pervenute sono stati corretti due refusi presenti nel modello OT23 2026, allegato alla nota del 3 luglio 2025, prot.6436. Nella nuova versione del modello OT23 anno 2026 (all.1) [...]

INAIL – Comunicato del 21 luglio 2025 – Tutela dei rider: profili assicurativi Inail – Una recente nota dell’Istituto fornisce informazioni e chiarimenti, per gli aspetti di competenza, a seguito della circolare del Ministero del Lavoro su classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali

INAIL - Comunicato del 21 luglio 2025 Tutela dei rider: profili assicurativi Inail - Una recente nota dell’Istituto fornisce informazioni e chiarimenti, per gli aspetti di competenza, a seguito della circolare del Ministero del Lavoro su classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali Precisati nella circolare Inail n. 40 del 4 luglio [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19369 depositata il 14 luglio 2025 – In tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità, che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l’imbarco successivo del marittimo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicché, in assenza di essa, l’attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall’art. 325 cod. nav.

In tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità, che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo del marittimo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicché, in assenza di essa, l'attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall'art. 325 cod. nav.

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 118 depositata il 21 luglio 2025 – Illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»

Illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 18063 depositata il 3 luglio 2025 – Nei licenziamenti di giustificato motivo oggettivo l’onere del reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, sebbene non costituisca un requisito espresso a livello normativo, è stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità sulla base del principio generale secondo cui il recesso datoriale deve rappresentare sempre una extrema ratio; ed esso trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro

Nei licenziamenti di giustificato motivo oggettivo l'onere del reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, sebbene non costituisca un requisito espresso a livello normativo, è stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità sulla base del principio generale secondo cui il recesso datoriale deve rappresentare sempre una extrema ratio; ed esso trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro

Illegittimo il licenziamento del dipendente che fruisce dei benefici della legge n. 104/1992 che rifiuti una diversa ricollocazione con diverso orario di lavoro, incompatibile con le esigenze di assistenza del disabile quando il datore non provi l’impossibilità di ricollocarlo

Illegittimo il licenziamento del dipendente che fruisce dei benefici della legge n. 104/1992 che rifiuti una diversa ricollocazione con diverso orario di lavoro, incompatibile con le esigenze di assistenza del disabile quando il datore non provi l'impossibilità di ricollocarlo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18804 depositata il 9 luglio 2025 – Nell’ambito del licenziamento economico, il richiamo all’insussistenza del fatto vale a circoscrivere la reintegrazione ai vizi più gravi, che investono il nucleo stesso e le connotazioni salienti della scelta imprenditoriale, confluita nell’atto di recesso

Nell’ambito del licenziamento economico, il richiamo all’insussistenza del fatto vale a circoscrivere la reintegrazione ai vizi più gravi, che investono il nucleo stesso e le connotazioni salienti della scelta imprenditoriale, confluita nell’atto di recesso

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