CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36713 – Nel settore dell’edilizia, il D.L. nr. 244 del 1995, art. 29, (conv. in legge nr. 341 del 1995) individui (espressamente) le ipotesi di esenzione dall’obbligo del minimale contributivo, si è ritenuto che, anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione sia dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non dalle ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo
Nel settore dell'edilizia, il D.L. nr. 244 del 1995, art. 29, (conv. in legge nr. 341 del 1995) individui (espressamente) le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo, si è ritenuto che, anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione sia dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non dalle ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo