lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36713 – Nel settore dell’edilizia, il D.L. nr. 244 del 1995, art. 29, (conv. in legge nr. 341 del 1995) individui (espressamente) le ipotesi di esenzione dall’obbligo del minimale contributivo, si è ritenuto che, anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione sia dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non dalle ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo

Nel settore dell'edilizia, il D.L. nr. 244 del 1995, art. 29, (conv. in legge nr. 341 del 1995) individui (espressamente) le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo, si è ritenuto che, anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione sia dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non dalle ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo

Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 – Articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – INPS – Messaggio 24 novembre 2021, n. 4131

INPS - Messaggio 24 novembre 2021, n. 4131 Articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 1. Premessa L’articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha stabilito che: "Con riferimento alle [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 novembre 2021, n. 36451 – Nell’ambito di un licenziamento collettivo è legittima la scelta di escludere dalla comparazione i lavoratori di equivalente professionalità che siano però addetti ad unità produttive non soppresse dislocate sul territorio nazionale in quanto la circostanza, da accertarsi in concreto e nello specifico verificata, che il mantenimento in servizio dei dipendenti appartenenti all’unità soppressa esigerebbe il loro trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l’azienda e interferenza sull’assetto organizzativo può assumere rilievo ed essere un criterio legittimo che esclude la necessità di comparazione ove, come nella specie, il numero dei lavoratori coinvolti sia tale da configurare un trasferimento collettivo, che avrebbe implicato la necessità di concordare in sede sindacale la formazione di graduatorie redatte in base a criteri predeterminati

Nell'ambito di un licenziamento collettivo è legittima la scelta di escludere dalla comparazione i lavoratori di equivalente professionalità che siano però addetti ad unità produttive non soppresse dislocate sul territorio nazionale in quanto la circostanza, da accertarsi in concreto e nello specifico verificata, che il mantenimento in servizio dei dipendenti appartenenti all'unità soppressa esigerebbe il loro trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo può assumere rilievo ed essere un criterio legittimo che esclude la necessità di comparazione ove, come nella specie, il numero dei lavoratori coinvolti sia tale da configurare un trasferimento collettivo, che avrebbe implicato la necessità di concordare in sede sindacale la formazione di graduatorie redatte in base a criteri predeterminati

Richiesta di parere su ferie tramutate in cassa integrazione Covid -19 – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 23 novembre 2021, n. 1799

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 23 novembre 2021, n. 1799 Richiesta di parere su ferie tramutate in cassa integrazione Covid -19 Si riscontra la richiesta di parere di cui all’oggetto, concernente la sussistenza di profili di illiceità a carico del datore di lavoro che modifichi in CIGO con causale Covid-19 le giornate di ferie [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 novembre 2021, n. 34982 – In tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), (al)la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell’obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore

In tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), (al)la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 novembre 2021, n. 33632 – Le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui l’atto venga a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo di accettarle

Le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui l’atto venga a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo di accettarle

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2021, n. 35993 – Nell’accertamento della natura giuridica del rapporto di lavoro l’elemento dell’assoggettamento, ove non sia agevolmente apprezzabile a causa delle peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, autorizza il riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse della retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dall’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che privi ciascuno di valore decisivo possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione

Nell'accertamento della natura giuridica del rapporto di lavoro l'elemento dell'assoggettamento, ove non sia agevolmente apprezzabile a causa delle peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, autorizza il riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse della retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dall'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che privi ciascuno di valore decisivo possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 novembre 2021, n. 35364 – In base al quale del c.d. rischio elettivo e della conseguente responsabilità esclusiva del lavoratore può parlarsi soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere, restando diversamente irrilevante la condotta colposa del lavoratore, sia sotto il profilo causale che sotto quello dell’entità del risarcimento

In base al quale del c.d. rischio elettivo e della conseguente responsabilità esclusiva del lavoratore può parlarsi soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere, restando diversamente irrilevante la condotta colposa del lavoratore, sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento

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