lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 agosto 2021, n. 22819 – Legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuti preventivamente di ripresentarsi in azienda senza la visita medica, osservando come non possa ritenersi consentito al prestatore di lavoro di astenersi anche dalla presentazione sul posto di lavoro, una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza e che tale presentazione è da considerarsi momento distinto dall’assegnazione alle mansioni, in quanto diretta a ridare concreta operatività al rapporto

Legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuti preventivamente di ripresentarsi in azienda senza la visita medica, osservando come non possa ritenersi consentito al prestatore di lavoro di astenersi anche dalla presentazione sul posto di lavoro, una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza e che tale presentazione è da considerarsi momento distinto dall'assegnazione alle mansioni, in quanto diretta a ridare concreta operatività al rapporto

INPS – Messaggio 21 agosto 2021, n. 2910 – Attuazione della misura Assegno Temporaneo per i figli minori introdotta dal decreto legge n. 79 dell’8 giugno 2021 in G.U. n. 135 dell’8 giugno 2021, convertito con Legge 30 luglio 2021, n. 112 – Rilascio applicazione per la gestione delle domande da parte delle sedi

INPS - Messaggio 21 agosto 2021, n. 2910 Attuazione della misura Assegno Temporaneo per i figli minori introdotta dal decreto legge n. 79 dell’8 giugno 2021 in G.U. n. 135 dell’8 giugno 2021, convertito con Legge 30 luglio 2021, n. 112 - Rilascio applicazione per la gestione delle domande da parte delle sedi Premessa Con [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 agosto 2021, n. 23331 – In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro debba essere computato nell’anzianità di servizio

In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro debba essere computato nell'anzianità di servizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23329 – Il principio di irriducibilità della retribuzione, dettato dall’art. 2103 cod. civ., opera anche in relazione a fattispecie in cui il lavoratore percepisca una retribuzione superiore a quella prevista dal C.C.N.L. rispetto alle mansioni in concreto svolte e rimaste invariate anche nelle modalità del loro espletamento, qualora il rapporto sia regolato anche dal contratto individuale, se più favorevole

Il principio di irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 cod. civ., opera anche in relazione a fattispecie in cui il lavoratore percepisca una retribuzione superiore a quella prevista dal C.C.N.L. rispetto alle mansioni in concreto svolte e rimaste invariate anche nelle modalità del loro espletamento, qualora il rapporto sia regolato anche dal contratto individuale, se più favorevole

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 agosto 2021, n. 22367 – In tema di licenziamenti (come di altre sanzioni) disciplinari, non sono illegittime le indagini preliminari del datore di lavoro – volte ad acquisire elementi di giudizio necessari per verificare la configurabilità (o meno) di un illecito disciplinare e per identificarne il responsabile – purché all’esito delle stesse il datore proceda (ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 300 del 1970) alla rituale contestazione dell’addebito, con possibilità per il lavoratore di difendersi anche con l’assistenza dei rappresentanti sindacali

In tema di licenziamenti (come di altre sanzioni) disciplinari, non sono illegittime le indagini preliminari del datore di lavoro - volte ad acquisire elementi di giudizio necessari per verificare la configurabilità (o meno) di un illecito disciplinare e per identificarne il responsabile - purché all'esito delle stesse il datore proceda (ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 300 del 1970) alla rituale contestazione dell'addebito, con possibilità per il lavoratore di difendersi anche con l'assistenza dei rappresentanti sindacali

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 agosto 2021, n. 23189 – In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro debba essere computato nell’anzianità di servizio, che in sé considerata costituisce la dimensione diacronica di un fatto (qual è l’espletamento del servizio da parte del lavoratore, riguardando quindi la norma una situazione di fatto, ossia il periodo di formazione e lavoro seguito da periodo di lavoro ordinario), rilevante ai fini di vari istituti di fonte legale o contrattuale

In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro debba essere computato nell'anzianità di servizio, che in sé considerata costituisce la dimensione diacronica di un fatto (qual è l'espletamento del servizio da parte del lavoratore, riguardando quindi la norma una situazione di fatto, ossia il periodo di formazione e lavoro seguito da periodo di lavoro ordinario), rilevante ai fini di vari istituti di fonte legale o contrattuale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 agosto 2021, n. 23149 – Anche laddove la contrattazione collettiva applicabile al rapporto dirigenziale preveda la necessità di contestuale motivazione del recesso, ove la stessa non sia stata resa con il licenziamento (ovvero, risulti insufficiente o generica), il datore di lavoro può esplicitarla (od integrarla) nell’ambito del giudizio arbitrale, e, nell’ipotesi in cui il dirigente abbia scelto, in conformità al principio di alternatività delle tutele nelle controversie del lavoro, di adire direttamente il giudice ordinario, analoghe facoltà vanno riconosciute alla parte datoriale nell’ambito del processo

Anche laddove la contrattazione collettiva applicabile al rapporto dirigenziale preveda la necessità di contestuale motivazione del recesso, ove la stessa non sia stata resa con il licenziamento (ovvero, risulti insufficiente o generica), il datore di lavoro può esplicitarla (od integrarla) nell'ambito del giudizio arbitrale, e, nell'ipotesi in cui il dirigente abbia scelto, in conformità al principio di alternatività delle tutele nelle controversie del lavoro, di adire direttamente il giudice ordinario, analoghe facoltà vanno riconosciute alla parte datoriale nell'ambito del processo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 agosto 2021, n. 23148 – Al compimento dell’età cui corrisponde la scadenza di validità del titolo abilitativo abbia maturato i requisiti pensionistici e non abbia esercitato alcuna opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, quest’ultimo transita nel regime di libera recedibilità

Al compimento dell'età cui corrisponde la scadenza di validità del titolo abilitativo abbia maturato i requisiti pensionistici e non abbia esercitato alcuna opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, quest'ultimo transita nel regime di libera recedibilità

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