lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2019, n. 31532 – L’accertamento della violazione del principio della tempestività della contestazione disciplinare, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, e rileva l’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi

L'accertamento della violazione del principio della tempestività della contestazione disciplinare, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, e rileva l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2019, n. 31519 – Il collegamento economico – funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro

il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 dicembre 2019, n. 31395 – L’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro può essere considerato comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro, e costituire giusta causa di licenziamento, quando avvenga con modalità tali che, superando i limiti della continenza formale, si traduca in una condotta gravemente lesiva della reputazione, con violazione dei doveri fondamentali alla base dell’ordinaria convivenza civile

l'esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro può essere considerato comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro, e costituire giusta causa di licenziamento, quando avvenga con modalità tali che, superando i limiti della continenza formale, si traduca in una condotta gravemente lesiva della reputazione, con violazione dei doveri fondamentali alla base dell'ordinaria convivenza civile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2019, n. 30664 – L’interpretazione del contratto – attività riservata al giudice di merito censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione – va eseguita non solo in base all’elemento letterale ma anche, in base al richiamo contenuto nell’art. 1362 cod.civ., alla comune intenzione delle parti

L'interpretazione del contratto - attività riservata al giudice di merito censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione - va eseguita non solo in base all'elemento letterale ma anche, in base al richiamo contenuto nell'art. 1362 cod.civ., alla comune intenzione delle parti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2019, n. 31703 – Solo qualora la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo, concessa a norma dell’art. 642 c.p.c., sia stata successivamente revocata, la sentenza che rigetta l’opposizione, pur se dichiarata provvisoriamente esecutiva, non determina l’automatica caducazione del provvedimento di revoca della clausola di provvisoria esecuzione

Solo qualora la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo, concessa a norma dell'art. 642 c.p.c., sia stata successivamente revocata, la sentenza che rigetta l'opposizione, pur se dichiarata provvisoriamente esecutiva, non determina l'automatica caducazione del provvedimento di revoca della clausola di provvisoria esecuzione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 novembre 2019, n. 31137 – Nel lavoro pubblico contrattualizzato per il personale dipendente cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001 i periodi di congedo per maternità, paternità e parentale nonché riposi giornalieri di cui all’art. 39 del suddetto d.lgs. – i quali, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, non hanno più come esclusiva funzione la protezione della salute della donna ed il soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore ma sono diretti ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità, sicché devono essere riconosciuti anche ai genitori adottanti, adottivi e agli affidatari, con modalità adeguate alla peculiarità della loro rispettiva situazione – in linea generale, non possono avere incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli interessati, con esclusione di particolari e specifici compensi

Nel lavoro pubblico contrattualizzato per il personale dipendente cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001 i periodi di congedo per maternità, paternità e parentale nonché riposi giornalieri di cui all'art. 39 del suddetto d.lgs. - i quali, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, non hanno più come esclusiva funzione la protezione della salute della donna ed il soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore ma sono diretti ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità, sicché devono essere riconosciuti anche ai genitori adottanti, adottivi e agli affidatari, con modalità adeguate alla peculiarità della loro rispettiva situazione - in linea generale, non possono avere incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli interessati, con esclusione di particolari e specifici compensi

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