lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 maggio 2019, n. 14500 – Reintegrazione nel posto di lavoro per licenziamento per fatti non integranti estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 maggio 2019, n. 14500 Reintegrazione nel posto di lavoro - Fatti non integranti estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo - Utilizzo di espressioni improprie - Annullamento del licenziamento Fatti di causa 1. La Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 maggio 2019, n. 14419 – Il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre, sospendere l’attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale

il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre, sospendere l’attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 maggio 2019, n. 12335 – In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e ai fini dell’applicabilità dell’art. 3, comma ottavo, della legge n. 335 del 1995 l’omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività svolta dall’azienda, la quale, per effetto delle scelte operate dall’imprenditore, assume caratteristiche tali da comportare una diversa classificazione ai fini previdenziali, è da equiparare all’ipotesi delle dichiarazioni inesatte, giacché, alla stregua della comune “ratio” di assicurare la corrispondenza della classificazione, a fini previdenziali, all’effettiva attività dei datori di lavoro, anche in caso di omessa comunicazione si realizza, sia pure in un momento successivo, una discrasia tra l’effettività della situazione e le dichiarazioni sulle quali la classificazione iniziale era fondata

In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e ai fini dell'applicabilità dell'art. 3, comma ottavo, della legge n. 335 del 1995 - che fissa la regola che gli effetti della variazione della classificazione si producono dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento, con la sola eccezione, con conseguente retroattività degli effetti della variazione, dell'ipotesi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro - l'omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività svolta dall'azienda, la quale, per effetto delle scelte operate dall'imprenditore, assume caratteristiche tali da comportare una diversa classificazione ai fini previdenziali, è da equiparare all'ipotesi delle dichiarazioni inesatte, giacché, alla stregua della comune "ratio" di assicurare la corrispondenza della classificazione, a fini previdenziali, all'effettiva attività dei datori di lavoro, anche in caso di omessa comunicazione - rispetto al quale la sanzione amministrativa comminata dall'art. 2 del d.l. n. 362 del 1978 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 467 del 1978) ribadisce, per un verso, l'obbligo della comunicazione e, per altro verso, non esaurisce gli effetti dell'omissione stessa - si realizza, sia pure in un momento successivo, una discrasia tra l'effettività della situazione e le dichiarazioni sulle quali la classificazione iniziale era fondata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 maggio 2019, n. 14057 – Dal «rifiuto o dal mancato accordo» decorre il termine di decadenza fissato in sessanta giorni, senza che possa invocarsi l’ulteriore termine sospensivo di 20 giorni previsto dall’art. 410, comma 2, cod.proc.civ., e senza che «il rifiuto di aderire alla conciliazione debba essere comunicato alla Direzione Territoriale del Lavoro» ovvero, come qui ulteriormente si precisa, alla controparte

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 maggio 2019, n. 14057 Licenziamento - Omesso deposito del ricorso entro il termine di 60 giorni dal rifiuto dell'azienda della richiesta di tentativo di conciliazione - Decadenza dall'impugnazione giudiziale Rilevato che la Corte di Appello di Ancona, con sentenza nr. 352 del 2017, ha confermato la pronuncia di primo [...]

INPS – Circolare 24 maggio 2019, n. 77 – Articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Stabilizzazione dell’indennizzo per le aziende commerciali in crisi di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. Prime istruzioni e chiarimenti

INPS - Circolare 24 maggio 2019, n. 77 Articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Stabilizzazione dell’indennizzo per le aziende commerciali in crisi di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. Prime istruzioni e chiarimenti SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 maggio 2019, n. 14063 – Le tipizzazioni delle fattispecie previste dal contratto collettivo nell’individuazione delle condotte costituenti giusta causa di recesso non sono vincolanti per il giudice, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 Cod. Civ..

le tipizzazioni delle fattispecie previste dal contratto collettivo nell'individuazione delle condotte costituenti giusta causa di recesso non sono vincolanti per il giudice, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 Cod. Civ..

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 maggio 2019, n. 14055 – L’esigenza, derivante da ragioni inerenti all’attività produttiva, di ridurre di una o più unità il numero dei dipendenti dell’azienda, se non dà luogo ad una ipotesi di licenziamento collettivo può di per sè concretare un giustificato motivo obiettivo di licenziamento individuale

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 maggio 2019, n. 14055 Licenziamento collettivo - Accordo sindacale - Trasformazione dei rapporti di lavoro a part-time - Possibilità di adibire personale anche a mansioni inferiori - Rifiuto di aderire alle proposte formulate Fatti di causa 1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 maggio 2019, n. 14064 – Solo ove il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il  licenziamento sarà non solo illegittimo ma anche meritevole della tutela reintegratoria prevista dal comma 4 dell’art. 18 novellato

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 maggio 2019, n. 14064 Licenziamento - Lavoratore sorpreso a dormire durante il turno di lavoro notturno - CCNL - Sanzione conservativa - Valutazione della gravità della condotta Fatti di causa 1. La Corte di appello di Trieste, confermando la pronuncia del Tribunale di Gorizia in sede di opposizione ex [...]

Torna in cima