lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 30722 depositata il 29 novembre 2024 – In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l’assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo

In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo

Messaggio n. 4189 del 10 dicembre 2024 – Gestione separata committenti – Nuovo codice attività del flusso Uniemens Gestione separata collegato ai tipi rapporto D1 – D2 – D3

Messaggio n. 4189 del 10 dicembre 2024 Gestione separata committenti - Nuovo codice attività del flusso Uniemens Gestione separata collegato ai tipi rapporto D1 – D2 – D3 1. Premessa Con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 l’Istituto ha fornito indicazioni in merito alle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, – Sentenza n. 30540 depositata il 27 novembre 2024 – In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell’atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell’atto tipico entro il termine indicato, mentre – se l’atto ha carattere recettizio – la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell’atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55-bis e 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell’atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell’atto tipico entro il termine indicato, mentre - se l’atto ha carattere recettizio - la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell’atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55-bis e 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 32280 depositata il 13 dicembre 2024 – Per collegare il dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui all’art. 112 D.P.R. nr.1124 del 1965 al provvedimento conclusivo del procedimento penale (la sentenza passata in giudicato e/o, in difetto dell’esercizio dell’azione penale, il decreto di archiviazione) è necessario che lo stesso sia attivato nei confronti dei soggetti verso cui l’Inail intende promuovere l’azione di regresso, per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod. pen., e, ove sia stata già disposta la liquidazione dell’indennizzo, nel triennio successivo al riconoscimento della prestazione. Resta, invece, irrilevante l’eventuale procedimento penale instaurato per i soli reati contravvenzionali, legati alla violazione di norme antinfortunistiche

Per collegare il dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui all'art. 112 D.P.R. nr.1124 del 1965 al provvedimento conclusivo del procedimento penale (la sentenza passata in giudicato e/o, in difetto dell'esercizio dell'azione penale, il decreto di archiviazione) è necessario che lo stesso sia attivato nei confronti dei soggetti verso cui l'Inail intende promuovere l'azione di regresso, per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod. pen., e, ove sia stata già disposta la liquidazione dell'indennizzo, nel triennio successivo al riconoscimento della prestazione. Resta, invece, irrilevante l'eventuale procedimento penale instaurato per i soli reati contravvenzionali, legati alla violazione di norme antinfortunistiche

Ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale nei confronti del datore di lavoro, il termine di prescrizione dell’azione di regresso decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, salvo nei casi di procedimenti penali per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod. pen.

Ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale nei confronti del datore di lavoro, il termine di prescrizione dell’azione di regresso decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, salvo nei casi di procedimenti penali per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod. pen.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 31866 depositata l’ 11 dicembre 2024 – La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi  morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione  della sanzione espulsiva

La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi  morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione  della sanzione espulsiva

Legittimo il licenziamento per condotta extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il dipendente è tenuto anche a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro

Legittimo il licenziamento per condotta extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il dipendente è tenuto anche a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro

Art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – regime sanzionatorio – Nota n. 9326 del 9 dicembre 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 9326 del 9 dicembre 2024 Art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – regime sanzionatorio Facendo seguito alla circ. n. 4/2024 ed acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del [...]

Torna in cima