lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26892 depositata il 16 ottobre 2024 – La deroga al divieto di licenziamento per cambio appalto, sebbene concluso il 31.12.2019, non era ipotizzabile perché, alla data del 5.10.2020, la riassunzione del lavoratore, da parte del nuovo appaltatore, non era formalmente ancora avvenuta; la deroga al divieto del licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, non era altresì possibile perché non sussistevano le condizioni di esonero soggettivo dell’impresa cessante (è questo un dato accertato nei giudizi di merito, con valutazione di cd. “doppia conforme” e che non può essere sindacato in questa sede); il riferimento temporale alla data del 23.2.2020, previsto dall’art. 14 co. 1 D. l. n. 104/2020, deve essere inteso riguardante solo i licenziamenti collettivi.

La deroga al divieto di licenziamento per cambio appalto, sebbene concluso il 31.12.2019, non era ipotizzabile perché, alla data del 5.10.2020, la riassunzione del lavoratore, da parte del nuovo appaltatore, non era formalmente ancora avvenuta; la deroga al divieto del licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, non era altresì possibile perché non sussistevano le condizioni di esonero soggettivo dell’impresa cessante (è questo un dato accertato nei giudizi di merito, con valutazione di cd. “doppia conforme” e che non può essere sindacato in questa sede); il riferimento temporale alla data del 23.2.2020, previsto dall’art. 14 co. 1 D. l. n. 104/2020, deve essere inteso riguardante solo i licenziamenti collettivi.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 27446 depositata il 23 ottobre 2024 – Nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, successivo a quello di malattia, i limiti temporali per poter procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto devono essere ulteriormente dilatati, in modo da comprendere anche la durata dell’aspettativa

Nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, successivo a quello di malattia, i limiti temporali per poter procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto devono essere ulteriormente dilatati, in modo da comprendere anche la durata dell'aspettativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26844 depositata il 16 ottobre 2024 – In tema di impiego pubblico privatizzato, nell’ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell’art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l’Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 Cost.

In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost.

Modalità operative per l’erogazione dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 28 del Decreto-Legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023, come modificato dal Decreto-Legge n. 215/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 18/2024 – INPS – Messaggio n. 3588 del 29 ottobre 2024

INPS - Messaggio n. 3588 del 29 ottobre 2024 Modalità operative per l’erogazione dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 28 del Decreto-Legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023, come modificato dal Decreto-Legge n. 215/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 18/2024 - Istruzioni contabili e variazione al [...]

Il giudice al fine dell’individuazione della tutela applicabile è tenuto a verificare, alla luce dell’elemento costitutivo della minore o maggiore gravità (nel significato attribuitovi dal contratto collettivo o dal codice disciplinare), se il fatto come concretamente accertato possa rientrare nella fattispecie meno grave prevista dalle parti sociali con conseguente applicazione della tutela reintegratoria

Il giudice al fine dell'individuazione della tutela applicabile è tenuto a verificare, alla luce dell'elemento costitutivo della minore o maggiore gravità (nel significato attribuitovi dal contratto collettivo o dal codice disciplinare), se il fatto come concretamente accertato possa rientrare nella fattispecie meno grave prevista dalle parti sociali con conseguente applicazione della tutela reintegratoria

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza n. 27161 depositata il 21 ottobre 2024 – Il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, anche in quella previsione contrattual- collettiva o del codice disciplinare che, con clausola generale ed elastica (articolata in termini di minore o maggiore gravità), punisca l’illecito con sanzione conservativa, senza che detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmodi nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato (art. 2106 c.c.)

Il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, anche in quella previsione contrattual- collettiva o del codice disciplinare che, con clausola generale ed elastica (articolata in termini di minore o maggiore gravità), punisca l’illecito con sanzione conservativa, senza che detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmodi nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato (art. 2106 c.c.)

Contribuzione in agricoltura – Nuovi modelli di denuncia aziendale (D.A.) di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 375/1993 e di domanda di iscrizione nella “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” – Rilascio delle procedure – INPS – Messaggio n. 3569 del 29 ottobre 2024

INPS - Messaggio n. 3569 del 29 ottobre 2024 Contribuzione in agricoltura - Nuovi modelli di denuncia aziendale (D.A.) di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 375/1993 e di domanda di iscrizione nella “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” - Rilascio delle procedure Facendo seguito alla circolare [...]

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