CIVILE – CASSAZIONE

Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 1254 depositata il 18 gennaio 2025 – I messaggi “whatsapp” e gli ”sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi

I messaggi "whatsapp" e gli ''sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 10889 depositata il 23 aprile 2024 – La deliberazione determinativa del compenso dell’amministratore non può considerarsi invalida per il mero fatto che essa sia stata adottata col voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte all’assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l’interesse sociale

La deliberazione determinativa del compenso dell'amministratore non può considerarsi invalida per il mero fatto che essa sia stata adottata col voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte all'assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l'interesse sociale

Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 27045 depositata il 18 ottobre 2024 – In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto

In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto

Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 1036 depositata il 16 gennaio 2025 – La prevedibilità, alla quale fa riferimento l’art. 1225 c.c. per limitare il danno da responsabilità contrattuale, se non dipeso da dolo del debitore, costituisce un limite giuridico non all’esistenza ontologica del danno, ma alla misura del risarcimento pretendibile, essendo esso riferito al danno prevedibile non dall’ottica dello specifico debitore e delle sue particolati sensibilità, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti contrattuali, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, secondo un criterio di normalità e di comune esperienza in rapporto all’inadempimento da cui origina e alle circostanze di fatto conosciute

La prevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 c.c. per limitare il danno da responsabilità contrattuale, se non dipeso da dolo del debitore, costituisce un limite giuridico non all'esistenza ontologica del danno, ma alla misura del risarcimento pretendibile, essendo esso riferito al danno prevedibile non dall'ottica dello specifico debitore e delle sue particolati sensibilità, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti contrattuali, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, secondo un criterio di normalità e di comune esperienza in rapporto all'inadempimento da cui origina e alle circostanze di fatto conosciute

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 69 depositata il 3 gennaio 2025  – La concreta applicazione dell’istituto della rimessione in termini presuppone, tuttavia, l’espletamento di due necessarie verifiche a) la prima attiene all’effettiva presenza di un “fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte” istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato, “riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà”, e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo; b) la seconda attiene all'”immediatezza della reazione”, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo”, e cioè come prontezza dell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare

La concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini presuppone, tuttavia, l'espletamento di due necessarie verifiche a) la prima attiene all'effettiva presenza di un "fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte" istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato, "riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà", e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo; b) la seconda attiene all'"immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo", e cioè come prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare

Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 30638 depositata il 28 novembre 2024 – Tra le conseguenze dannose risarcibili (il danno-conseguenza) dell’evento dannoso (danno-evento) consistente nell’illegittima iscrizione ipotecaria si colloca sia la difficoltà o l’impossibilità di negoziazione del bene ipotecato sia la difficoltà o l’impossibilità di accesso al credito

Tra le conseguenze dannose risarcibili (il danno-conseguenza) dell’evento dannoso (danno-evento) consistente nell’illegittima iscrizione ipotecaria si colloca sia la difficoltà o l’impossibilità di negoziazione del bene ipotecato sia la difficoltà o l’impossibilità di accesso al credito

CORTE di CASSAZIONE, sezione II, ordinanza n. 32682 depositata il 16 dicembre 2024 – I doveri di solidarietà reciproca che scaturiscono dalla convivenza di fatto, sebbene connotati da una non coercibilità e da una minore vincolatività, si impongono e soprattutto non escludono che la condotta del convivente possa risultare compromissoria della dignità morale del convivente. Pertanto l’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza

I doveri di solidarietà reciproca che scaturiscono dalla convivenza di fatto, sebbene connotati da una non coercibilità e da una minore vincolatività, si impongono e soprattutto non escludono che la condotta del convivente possa risultare compromissoria della dignità morale del convivente. Pertanto l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 27792 depositata il 28 ottobre 2024 – Secondo il dettato dell’art. 167 cod. civ., il fondo patrimoniale viene costituito da ciascuno o da ambedue i coniugi, ovvero anche da un terzo, destinando determinati beni mobili o immobili «a far fronte ai bisogni della famiglia». Qualora tale costituzione sia effettuata da un terzo con atto tra vivi, è necessaria l’accettazione da parte dei coniugi

Secondo il dettato dell'art. 167 cod. civ., il fondo patrimoniale viene costituito da ciascuno o da ambedue i coniugi, ovvero anche da un terzo, destinando determinati beni mobili o immobili «a far fronte ai bisogni della famiglia». Qualora tale costituzione sia effettuata da un terzo con atto tra vivi, è necessaria l'accettazione da parte dei coniugi

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