CIVILE – CASSAZIONE

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 1635 depositata il 23 gennaio 2025 – La legittimazione degli azionisti di risparmio della società incorporata a contestare la congruità del rapporto di cambio – in funzione  di  una  tutela  risarcitoria permane anche successivamente all’efficacia della fusione e la legittimazione processuale del rappresentante comune degli azionisti di risparmio dell’incorporata non si trasferisce al suo omologo dell’incorporante per effetto dell’efficacia della fusione. Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio non è organo sociale bensì corifeo dell’organizzazione di categoria, in posizione tendenzialmente contrapposta nei confronti della società

La legittimazione degli azionisti di risparmio della società incorporata a contestare la congruità del rapporto di cambio - in funzione  di  una  tutela  risarcitoria permane anche successivamente all'efficacia della fusione e la legittimazione processuale del rappresentante comune degli azionisti di risparmio dell'incorporata non si trasferisce al suo omologo dell'incorporante per effetto dell'efficacia della fusione. Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio non è organo sociale bensì corifeo dell'organizzazione di categoria, in posizione tendenzialmente contrapposta nei confronti della società

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 2546 depositata il 3 febbraio 2025 – La comunione legale tra coniugi, in quanto finalizzata alla tutela della famiglia piuttosto che della proprietà individuale, si differenzia da quella ordinaria in quanto costituisce una comunione senza quote, nella quale essi sono entrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, sicché, fintantoché è in essere, permane il diritto del coniuge a non entrare in rapporti di comunione con soggetti ad essa estranei, mentre una volta sciolta per una delle cause di cui all’art. 191 c.c., venendo meno le necessità funzionali originarie, ciascuno degli ex coniugi può cedere ad ogni titolo la propria quota

La comunione legale tra coniugi, in quanto finalizzata alla tutela della famiglia piuttosto che della proprietà individuale, si differenzia da quella ordinaria in quanto costituisce una comunione senza quote, nella quale essi sono entrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, sicché, fintantoché è in essere, permane il diritto del coniuge a non entrare in rapporti di comunione con soggetti ad essa estranei, mentre una volta sciolta per una delle cause di cui all’art. 191 c.c., venendo meno le necessità funzionali originarie, ciascuno degli ex coniugi può cedere ad ogni titolo la propria quota

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza n. 13599 depositata il 16 maggio 2024 – Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza (salva l’eccezionale ipotesi prevista dall’art. 433, secondo comma, cod. proc. civ.), ma postula che la sentenza stessa sia completa nei suoi elementi strutturali (fra cui essenziale è la motivazione) e che sia stata depositata in cancelleria

Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza (salva l'eccezionale ipotesi prevista dall'art. 433, secondo comma, cod. proc. civ.), ma postula che la sentenza stessa sia completa nei suoi elementi strutturali (fra cui essenziale è la motivazione) e che sia stata depositata in cancelleria

Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 1254 depositata il 18 gennaio 2025 – I messaggi “whatsapp” e gli ”sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi

I messaggi "whatsapp" e gli ''sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 10889 depositata il 23 aprile 2024 – La deliberazione determinativa del compenso dell’amministratore non può considerarsi invalida per il mero fatto che essa sia stata adottata col voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte all’assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l’interesse sociale

La deliberazione determinativa del compenso dell'amministratore non può considerarsi invalida per il mero fatto che essa sia stata adottata col voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte all'assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l'interesse sociale

Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 27045 depositata il 18 ottobre 2024 – In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto

In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto

Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 1036 depositata il 16 gennaio 2025 – La prevedibilità, alla quale fa riferimento l’art. 1225 c.c. per limitare il danno da responsabilità contrattuale, se non dipeso da dolo del debitore, costituisce un limite giuridico non all’esistenza ontologica del danno, ma alla misura del risarcimento pretendibile, essendo esso riferito al danno prevedibile non dall’ottica dello specifico debitore e delle sue particolati sensibilità, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti contrattuali, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, secondo un criterio di normalità e di comune esperienza in rapporto all’inadempimento da cui origina e alle circostanze di fatto conosciute

La prevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 c.c. per limitare il danno da responsabilità contrattuale, se non dipeso da dolo del debitore, costituisce un limite giuridico non all'esistenza ontologica del danno, ma alla misura del risarcimento pretendibile, essendo esso riferito al danno prevedibile non dall'ottica dello specifico debitore e delle sue particolati sensibilità, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti contrattuali, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, secondo un criterio di normalità e di comune esperienza in rapporto all'inadempimento da cui origina e alle circostanze di fatto conosciute

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 69 depositata il 3 gennaio 2025  – La concreta applicazione dell’istituto della rimessione in termini presuppone, tuttavia, l’espletamento di due necessarie verifiche a) la prima attiene all’effettiva presenza di un “fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte” istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato, “riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà”, e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo; b) la seconda attiene all'”immediatezza della reazione”, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo”, e cioè come prontezza dell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare

La concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini presuppone, tuttavia, l'espletamento di due necessarie verifiche a) la prima attiene all'effettiva presenza di un "fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte" istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato, "riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà", e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo; b) la seconda attiene all'"immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo", e cioè come prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare

Torna in cima