Corte CE-UE

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 25 marzo 2021, n. C-907/19 – L’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) non si applica alle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, le quali comprendano la fornitura di un prodotto assicurativo ad una società di assicurazioni e, in via accessoria, il collocamento di detto prodotto per conto di tale società, nonché la gestione dei contratti di assicurazione conclusi, nel caso in cui il giudice del rinvio qualificasse tali prestazioni come prestazione unica in riferimento all’IVA

L’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) non si applica alle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, le quali comprendano la fornitura di un prodotto assicurativo ad una società di assicurazioni e, in via accessoria, il collocamento di detto prodotto per conto di tale società, nonché la gestione dei contratti di assicurazione conclusi, nel caso in cui il giudice del rinvio qualificasse tali prestazioni come prestazione unica in riferimento all’IVA

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 18 marzo 2021, n. C-48/20 – L’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 ed i principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA ostano a una normativa nazionale che, a seguito dell’avvio di un procedimento di verifica fiscale, non consente al soggetto passivo in buona fede di rettificare fatture sulle quali sia indebitamente esposta l’IVA, quando invece il destinatario di tali fatture avrebbe avuto diritto al rimborso di detta imposta se le operazioni oggetto di tali fatture fossero state debitamente dichiarate

L’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 ed i principi di proporzionalità e di neutralità dell'IVA ostano a una normativa nazionale che, a seguito dell’avvio di un procedimento di verifica fiscale, non consente al soggetto passivo in buona fede di rettificare fatture sulle quali sia indebitamente esposta l’IVA, quando invece il destinatario di tali fatture avrebbe avuto diritto al rimborso di detta imposta se le operazioni oggetto di tali fatture fossero state debitamente dichiarate

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 17 marzo 2021, n. C-459/19 – Nel caso in cui un soggetto passivo che esercita un’attività non economica a titolo professionale acquisti servizi ai fini di tale attività, questi servizi devono essere considerati resi a detto soggetto passivo «che agisce in quanto tale»

Nel caso in cui un soggetto passivo che esercita un’attività non economica a titolo professionale acquisti servizi ai fini di tale attività, questi servizi devono essere considerati resi a detto soggetto passivo «che agisce in quanto tale»

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 20 gennaio 2021, n. C-288/19 – Non rientra nel suo ambito di applicazione dell’IVA la messa a disposizione, da parte di un soggetto passivo al suo dipendente, di un veicolo destinato all’impresa, qualora tale operazione non costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva

Non rientra nel suo ambito di applicazione dell'IVA la messa a disposizione, da parte di un soggetto passivo al suo dipendente, di un veicolo destinato all’impresa, qualora tale operazione non costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva. Per contro, detto articolo 56, paragrafo 2, primo comma, si applica a una siffatta operazione qualora si tratti di una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi del summenzionato articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e tale dipendente disponga, permanentemente, del diritto di utilizzare il veicolo di cui trattasi per fini privati e di escluderne altre persone, dietro versamento di un canone e per una durata convenuta superiore a trenta giorni

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 18 marzo 2021, n. C-48/20 – I principi di proporzionalità e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ostano a una normativa nazionale che, a seguito dell’avvio di un procedimento di verifica fiscale, non consente al soggetto passivo in buona fede di rettificare fatture sulle quali sia indebitamente esposta l’IVA, quando invece il destinatario di tali fatture avrebbe avuto diritto al rimborso di detta imposta se le operazioni oggetto di tali fatture fossero state debitamente dichiarate

I principi di proporzionalità e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ostano a una normativa nazionale che, a seguito dell’avvio di un procedimento di verifica fiscale, non consente al soggetto passivo in buona fede di rettificare fatture sulle quali sia indebitamente esposta l’IVA, quando invece il destinatario di tali fatture avrebbe avuto diritto al rimborso di detta imposta se le operazioni oggetto di tali fatture fossero state debitamente dichiarate

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 17 marzo 2021, n. C-652/19 – Non osta a una normativa nazionale che estende un nuovo regime di tutela dei lavoratori a tempo indeterminato in caso di licenziamento collettivo illegittimo ai lavoratori il cui contratto a tempo determinato

Non osta a una normativa nazionale che estende un nuovo regime di tutela dei lavoratori a tempo indeterminato in caso di licenziamento collettivo illegittimo ai lavoratori il cui contratto a tempo determinato

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 17 marzo 2021, n. C-459/19 – Nel caso in cui un soggetto passivo che esercita un’attività non economica a titolo professionale acquisti servizi ai fini di tale attività, questi servizi devono essere considerati resi a detto soggetto passivo «che agisce in quanto tale»

Nel caso in cui un soggetto passivo che esercita un’attività non economica a titolo professionale acquisti servizi ai fini di tale attività, questi servizi devono essere considerati resi a detto soggetto passivo «che agisce in quanto tale»

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 11 marzo 2021, n. C-812/19 – Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), la sede principale di una società, situata in uno Stato membro e facente parte di un gruppo IVA costituito sul fondamento di tale articolo 11, e la succursale di tale società, stabilita in un altro Stato membro, devono essere considerate soggetti passivi distinti qualora tale sede principale fornisca a detta succursale servizi di cui le imputa i costi

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), la sede principale di una società, situata in uno Stato membro e facente parte di un gruppo IVA costituito sul fondamento di tale articolo 11, e la succursale di tale società, stabilita in un altro Stato membro, devono essere considerate soggetti passivi distinti qualora tale sede principale fornisca a detta succursale servizi di cui le imputa i costi

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