GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione I, sentenza n. 114 depositata il 9 gennaio 2020 – L’eventuale regolarizzazione successiva non sana la carenza originaria del requisito di partecipazione poiché la regolarità fiscale e contributiva è un requisito necessario di partecipazione che deve essere posseduto dall’impresa partecipante alla gara non solo al momento di scadenza del termine di presentazione dell’offerta ma per tutto l’arco temporale in cui s’articola il procedimento di gara

L’eventuale regolarizzazione successiva non sana la carenza originaria del requisito di partecipazione poiché la regolarità fiscale e contributiva è un requisito necessario di partecipazione che deve essere posseduto dall’impresa partecipante alla gara non solo al momento di scadenza del termine di presentazione dell’offerta ma per tutto l’arco temporale in cui s’articola il procedimento di gara

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, sezione I, sentenza n. 37 depositata il 9 gennaio 2020 – Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento

Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento

Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sentenza n. 22 depositata il 15 gennaio 2020 – L’omessa indicazione del rinvio a giudizio del legale rappresentante di una società per gravi illeciti professionali costituisce una dichiarazione non veritiera o comunque gravemente incompleta

L'omessa indicazione del rinvio a giudizio del legale rappresentante di una società per gravi illeciti professionali costituisce una dichiarazione non veritiera o comunque gravemente incompleta, dal momento che da un punto di vista strutturale, anche l’omessa dichiarazione può concretare un’ipotesi di dichiarazione non veritiera laddove la mancata dichiarazione, in virtù della consapevolezza dell’omissione da parte del soggetto tenuto a renderla, sia idonea ad indurre in errore la stazione appaltante circa il possesso dei requisiti di ordine generale

CONSIGLIO DI STATO – Ordinanza 13 novembre 2019 – Rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nella parte in cui prevede che il requisito di partecipazione al concorso debba essere posseduto alla data di entrata in vigore della legge stessa e non al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito dal bando

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nella parte in cui prevede che il requisito di partecipazione al concorso debba essere posseduto alla data di entrata in vigore della legge stessa e non al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito dal bando

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione II bis, sentenza n. 14796 depositata il 23 dicembre 2019 – La c.d. clausola sociale non comporta alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria

La c.d. clausola sociale non comporta alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione II ter, sentenza n. 14851 depositata il 24 dicembre 2019 – La mancata indicazione sia nel bando che nel disciplinare degli oneri di sicurezza e sulla natura esimente dell’oggetto dell’appalto rispetto a tale obbligo ben può generare un convincimento erroneo che, però, in quanto univocamente espresso e rappresentato negli atti di indizione della gara, è tale da rendere oggettivamente giustificabile la formulazione di un’offerta di gara priva dell’indicazione degli oneri

La mancata indicazione sia nel bando che nel disciplinare degli oneri di sicurezza e sulla natura esimente dell’oggetto dell’appalto rispetto a tale obbligo ben può generare un convincimento erroneo che, però, in quanto univocamente espresso e rappresentato negli atti di indizione della gara, è tale da rendere oggettivamente giustificabile la formulazione di un’offerta di gara priva dell’indicazione degli oneri

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