Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione I, sentenza n. 114 depositata il 9 gennaio 2020 – L’eventuale regolarizzazione successiva non sana la carenza originaria del requisito di partecipazione poiché la regolarità fiscale e contributiva è un requisito necessario di partecipazione che deve essere posseduto dall’impresa partecipante alla gara non solo al momento di scadenza del termine di presentazione dell’offerta ma per tutto l’arco temporale in cui s’articola il procedimento di gara