LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32193 depositata il 12 dicembre 2024 – La disciplina del premio speciale unitario di cui all’art. 42 d.P.R. n.1124/65 detta un criterio di determinazione fondato non sulla base del normale criterio di calcolo dell’art. 41, ovvero sul prodotto fra tasso di premio previsto dalla tariffa e massa delle retribuzioni effettive o convenzionali, bensì su un importo fisso, normalmente pro capite, determinato dal decreto ministeriale

La disciplina del premio speciale unitario di cui all’art. 42 d.P.R. n.1124/65 detta un criterio di determinazione fondato non sulla base del normale criterio di calcolo dell’art. 41, ovvero sul prodotto fra tasso di premio previsto dalla tariffa e massa delle retribuzioni effettive o convenzionali, bensì su un importo fisso, normalmente pro capite, determinato dal decreto ministeriale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32123 depositata il 12 dicembre 2024 – Attività notarile svolta esclusivamente in Germania e trasferimento in Italia prima della maturazione del trattamento pensionistico

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32123 depositata il 12 dicembre 2024 Lavoro - Rapporto contributivo e previdenziale - Attività notarile svolta esclusivamente in Germania - Trasferimento in Italia prima della maturazione del trattamento pensionistico - Trattenuta sulla pensione da procedura concorsuale pendente in Germania - Riconoscibilità in Italia della procedura d’insolvenza straniera - [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31866 depositata l’ 11 dicembre 2024 – La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva

La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 30691 depositata il 29 novembre 2024 – L’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cod. civ. è subordinata, in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso, alla esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio

L'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ. è subordinata, in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso, alla esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31612 depositata il 9 dicembre 2024 – In tema di interposizione di manodopera, l’obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall’intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev’essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell’interposizione, perché nullità dell’interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale

In tema di interposizione di manodopera, l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall'intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev'essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell'interposizione, perché nullità dell'interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32299 depositata il  13 dicembre 2024 – In tema di indebito previdenziale, va ricordato che l’art.52 l. n.88/89 si applica alle sole prestazioni previdenziali di natura pensionistica erogate dall’Inps. Per le prestazioni previdenziali non pensionistiche si applica il regime dell’art. 2033 c.c.

In tema di indebito previdenziale, va ricordato che l’art.52 l. n.88/89 si applica alle sole prestazioni previdenziali di natura pensionistica erogate dall’Inps. Per le prestazioni previdenziali non pensionistiche si applica il regime dell’art. 2033 c.c.

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