LAVORO – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 27149 depositata il 21 ottobre 2024 – Il diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto costituisce un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione per cui alla diversità dei diritti corrisponde una diversità dei regimi prescrizionali: il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, 8, della legge nr. 257 del 1992 è soggetto alla prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza o poteva avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni. Il diritto a pensione (da intendersi quale diritto «all’esatta misura della pensione») è, invece, imprescrittibile, mentre sono prescrittibili i singoli ratei: la prescrizione è quinquennale

Il diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto costituisce un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione per cui alla diversità dei diritti corrisponde una diversità dei regimi prescrizionali: il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, 8, della legge nr. 257 del 1992 è soggetto alla prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza o poteva avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni. Il diritto a pensione (da intendersi quale diritto «all'esatta misura della pensione») è, invece, imprescrittibile, mentre sono prescrittibili i singoli ratei: la prescrizione è quinquennale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 26938 depositata il 17 ottobre 2024 – Nel pubblico impiego costituisce falsa attestazione (prima e dopo la riforma) non solo la alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio

Nel pubblico impiego costituisce falsa attestazione (prima e dopo la riforma) non solo la alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26660 depositata il 14 ottobre 2024 – Qualora il presidente del tribunale adito con il suddetto procedimento nomini il liquidatore di un’associazione non riconosciuta al di fuori di tali presupposti, ossia in presenza di una situazione di conflitto fra gli associati in ordine al verificarsi dello scioglimento dell’ente, il relativo provvedimento, ancorché pronunciato nella forma del decreto, assume natura decisoria e carattere sostanziale di sentenza di accoglimento di una domanda di risoluzione del contratto associativo, impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

Qualora il presidente del tribunale adito con il suddetto procedimento nomini il liquidatore di un'associazione non riconosciuta al di fuori di tali presupposti, ossia in presenza di una situazione di conflitto fra gli associati in ordine al verificarsi dello scioglimento dell'ente, il relativo provvedimento, ancorché pronunciato nella forma del decreto, assume natura decisoria e carattere sostanziale di sentenza di accoglimento di una domanda di risoluzione del contratto associativo, impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26748 depositata il 15 ottobre 2024 – Il vizio di motivazione può essere censurato ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile

Il vizio di motivazione può essere censurato ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26932 depositata il 17 ottobre 2024- La sanzione della illegittimità del licenziamento in caso di violazione del termine posto per le difese del lavoratore viene sempre collegata alla deduzione di un pregiudizio subito nell’articolazione delle giustificazioni da fornire al datore di lavoro

La sanzione della illegittimità del licenziamento in caso di violazione del termine posto per le difese del lavoratore viene sempre collegata alla deduzione di un pregiudizio subito nell'articolazione delle giustificazioni da fornire al datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26663 depositata il 14 ottobre 2024 – Dal CCNL non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all’ambito del presente giudizio) ed inoltre la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo

Dal CCNL non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all’ambito del presente giudizio) ed inoltre la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26526 depositata l’ 11 ottobre 2024 – Neanche nell’ipotesi di errores in procedendo «viene meno l’onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d’impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute negli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.; sicché l’esame diretto degli atti che la corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato

Neanche nell’ipotesi di errores in procedendo «viene meno l'onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d'impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute negli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.; sicché l’esame diretto degli atti che la corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato

Corte Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26770 depositata il 15 ottobre 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune non rispondenti al modello legale e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa

In tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune non rispondenti al modello legale e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa

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