Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 27149 depositata il 21 ottobre 2024 – Il diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto costituisce un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione per cui alla diversità dei diritti corrisponde una diversità dei regimi prescrizionali: il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, 8, della legge nr. 257 del 1992 è soggetto alla prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza o poteva avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni. Il diritto a pensione (da intendersi quale diritto «all’esatta misura della pensione») è, invece, imprescrittibile, mentre sono prescrittibili i singoli ratei: la prescrizione è quinquennale
Il diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto costituisce un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione per cui alla diversità dei diritti corrisponde una diversità dei regimi prescrizionali: il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, 8, della legge nr. 257 del 1992 è soggetto alla prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza o poteva avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni. Il diritto a pensione (da intendersi quale diritto «all'esatta misura della pensione») è, invece, imprescrittibile, mentre sono prescrittibili i singoli ratei: la prescrizione è quinquennale