LAVORO – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 19759 depositata il 17 luglio 2024 – L’inquadramento ai fini contributivi di cui all’art. 1 d.l. n. 338/1989, cit., per come autenticamente interpretato dall’art. 2, comma 25, l. n. 549/1995, va correlato all’attività effettivamente svolta dall’impresa, ex art. 2070 c.c., dovendo necessariamente farsi ricorso, in ragione del rilievo pubblicistico della materia, ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa

L’inquadramento ai fini contributivi di cui all’art. 1 d.l. n. 338/1989, cit., per come autenticamente interpretato dall’art. 2, comma 25, l. n. 549/1995, va correlato all’attività effettivamente svolta dall’impresa, ex art. 2070 c.c., dovendo necessariamente farsi ricorso, in ragione del rilievo pubblicistico della materia, ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 22905 depositata il 19 agosto 2024 – L’esonero dall’obbligo contributivo, in capo al datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, idonei a generare il teorico diritto all’indennità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa, per il settore edile nel caso di completamento dell’attività e la chiusura del cantiere» di cui all’art. 2, comma 34, lett. b) si riferisce, in via esclusiva, all’ipotesi dell’esaurimento del cantiere per l’avvenuta ultimazione del ciclo dei lavori, in senso tecnico (la cd. fine lavori)

L'esonero dall'obbligo contributivo, in capo al datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, idonei a generare il teorico diritto all'indennità, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa, per il settore edile nel caso di completamento dell’attività e la chiusura del cantiere» di cui all’art. 2, comma 34, lett. b) si riferisce, in via esclusiva, all’ipotesi dell’esaurimento del cantiere per l’avvenuta ultimazione del ciclo dei lavori, in senso tecnico (la cd. fine lavori)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23189 depositata il 27 agosto 2024 – Deve escludersi la necessità dell’estensione del contraddittorio al soggetto interposto, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., nel caso di lavoratore che agisca in giudizio per l’accertamento di un rapporto con un datore di lavoro, negandone uno diverso con altro soggetto, senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo né alcuna situazione di contitolarità

Deve escludersi la necessità dell'estensione del contraddittorio al soggetto interposto, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nel caso di lavoratore che agisca in giudizio per l’accertamento di un rapporto con un datore di lavoro, negandone uno diverso con altro soggetto, senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo né alcuna situazione di contitolarità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23123 depositata il 26 agosto 2024 – Ai sensi dell’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1° settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all’orario contrattuale settimanale

Ai sensi dell’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1° settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all’orario contrattuale settimanale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 19591 depositata il 16 luglio 2024 – In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall’INPS, il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori

In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 23039 depositata il 22 agosto 2024 – La perdita del diritto di percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria prevista in caso di dimissioni opera ogni qualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il proprio rapporto di lavoro e si è chiarito che si tratta di ipotesi che ricorre anche nel caso di risoluzione consensuale atteso che non vi è differenza fra la dichiarazione unilaterale di recesso e quella manifestata nell’ambito di un accordo consensuale sempre che l’ adesione alla proposta risolutiva non sia avvenuta in presenza di una giusta causa di recesso

La perdita del diritto di percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria prevista in caso di dimissioni opera ogni qualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il proprio rapporto di lavoro e si è chiarito che si tratta di ipotesi che ricorre anche nel caso di risoluzione consensuale atteso che non vi è differenza fra la dichiarazione unilaterale di recesso e quella manifestata nell'ambito di un accordo consensuale sempre che l’ adesione alla proposta risolutiva non sia avvenuta in presenza di una giusta causa di recesso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22919 depositata il 19 agosto 2024 – In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971

In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22440 depositata l’ 8 agosto 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quelle della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito e del rispetto dei criteri e principi generali desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca, mentre l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione

In tema di licenziamento disciplinare, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quelle della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito e del rispetto dei criteri e principi generali desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca, mentre l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione

Torna in cima