CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23045 depositata il 22 agosto 2024 – In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, nel caso in esame per mancata impugnazione di una ratio decidendi, integrante “error in procedendo”, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021
In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, nel caso in esame per mancata impugnazione di una ratio decidendi, integrante "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021