LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 23039 depositata il 22 agosto 2024 – La perdita del diritto di percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria prevista in caso di dimissioni opera ogni qualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il proprio rapporto di lavoro e si è chiarito che si tratta di ipotesi che ricorre anche nel caso di risoluzione consensuale atteso che non vi è differenza fra la dichiarazione unilaterale di recesso e quella manifestata nell’ambito di un accordo consensuale sempre che l’ adesione alla proposta risolutiva non sia avvenuta in presenza di una giusta causa di recesso

La perdita del diritto di percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria prevista in caso di dimissioni opera ogni qualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il proprio rapporto di lavoro e si è chiarito che si tratta di ipotesi che ricorre anche nel caso di risoluzione consensuale atteso che non vi è differenza fra la dichiarazione unilaterale di recesso e quella manifestata nell'ambito di un accordo consensuale sempre che l’ adesione alla proposta risolutiva non sia avvenuta in presenza di una giusta causa di recesso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22919 depositata il 19 agosto 2024 – In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971

In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22440 depositata l’ 8 agosto 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quelle della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito e del rispetto dei criteri e principi generali desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca, mentre l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione

In tema di licenziamento disciplinare, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quelle della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito e del rispetto dei criteri e principi generali desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca, mentre l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 3607 depositata il 14 febbraio 20211 – L’esclusione del diritto del personale direttivo al riposo settimanale e festivo, nonché al compenso speciale per lavoro oltre l’orario normale, sancita dalla norma testé ricordata, non ha carattere assoluto, essendo soggetta (alla stregua dei principi dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 101 del 7 maggio 1975) a limiti di ragionevolezza (con riferimento all’interesse del dipendente alla tutela della propria salute ed integrità fisico-psichica e alle obiettive esigenze e caratteristiche dell’attività svolta), verificabili dal giudice, sempreché il superamento di essi sia stato dedotto e provato dal dirigente

L’esclusione del diritto del personale direttivo al riposo settimanale e festivo, nonché al compenso speciale per lavoro oltre l’orario normale, sancita dalla norma testé ricordata, non ha carattere assoluto, essendo soggetta (alla stregua dei principi dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 101 del 7 maggio 1975) a limiti di ragionevolezza (con riferimento all’interesse del dipendente alla tutela della propria salute ed integrità fisico-psichica e alle obiettive esigenze e caratteristiche dell’attività svolta), verificabili dal giudice, sempreché il superamento di essi sia stato dedotto e provato dal dirigente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23035 depositata il 22 agosto 2024 – La motivazione è apparente allorché, pur esistente dal punto di vista grafico, non renda percepibile il fondamento della decisione e consista in argomentazioni oggettivamente inidonee a dar conto del ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento

La motivazione è apparente allorché, pur esistente dal punto di vista grafico, non renda percepibile il fondamento della decisione e consista in argomentazioni oggettivamente inidonee a dar conto del ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22618 depositata il 9 agosto 2024 – Il licenziamento intimato da organo privo del potere di rappresentanza, appartenente alla struttura organizzativa del datore di lavoro, non è nullo, né annullabile, bensì temporaneamente privo di effetti nei confronti dell’ente irregolarmente rappresentato, che è l’unico soggetto dal quale, finché non intervenga la ratifica, tale temporanea inefficacia può essere fatta valere

Il licenziamento intimato da organo privo del potere di rappresentanza, appartenente alla struttura organizzativa del datore di lavoro, non è nullo, né annullabile, bensì temporaneamente privo di effetti nei confronti dell’ente irregolarmente rappresentato, che è l’unico soggetto dal quale, finché non intervenga la ratifica, tale temporanea inefficacia può essere fatta valere

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza depositata il 5 agosto 2024, n. 22093 – In relazione a somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa a norma dell’art. 2033 c.c. per la buona fede dell’accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi

In relazione a somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa a norma dell’art. 2033 c.c. per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi

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