LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22459 depositata l’ 8 agosto 2024 – Limiti di durata dell’orario di lavoro e del riposo settimanale e giornaliero

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22459 depositata l' 8 agosto 2024 Licenziamento per giusta causa - Condotta inadempiente della datrice di lavoro - Limiti di durata dell’orario di lavoro e del riposo settimanale e giornaliero - Carattere "saltuario o eccezionale” del lavoro straordinario - Principi di buona fede e correttezza contrattuale - Versamento [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22450 depositata l’ 8 agosto 2024 – Ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice

Ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22374 depositata il 7 agosto 2024 – Il giudice civile ben può utilizzare, senza peraltro averne l’obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico

Il giudice civile ben può utilizzare, senza peraltro averne l’obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22523 depositata l’ 8 agosto 2024 – Il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dal citato art. 33, in coerenza con la funzione dello stesso, ossia l’assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente

Il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dal citato art. 33, in coerenza con la funzione dello stesso, ossia l'assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22488 depositata l’ 8 agosto 2024 – La previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenzia mento rappresenta uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all’art. 2119 c.c., ma che non è vincolate per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell’etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato

La previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenzia mento rappresenta uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., ma che non è vincolate per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 23041 depositata il 22 agosto 2024 – L’esercizio dell’opzione costituisce – in presenza della causa di decadenza dal diritto alla fruizione dell’ indennità rappresentato dalla titolarità dell’assegno ordinario di invalidità (già in godimento o successivamente riconosciuto) – una condizione di erogabilità della prestazione cui si collega anche il diritto alla ripetizione delle somme eventualmente erogate indebitamente in mancanza di scelta da parte dell’interessato. Il tardato esercizio dell’opzione, a norma del comma 41 dell’art. 2 della legge n. 92 del 2012, comporterà quindi la possibilità di ripetere dall’assicurato le somme eventualmente indebitamente erogate a titolo di ASpI, nel concorso dell’assegno ordinario di invalidità, ma non può escludere che l’assicurato possa anche tardivamente optare per l’ erogazione dell’indennità

L’esercizio dell’opzione costituisce - in presenza della causa di decadenza dal diritto alla fruizione dell’ indennità rappresentato dalla titolarità dell’assegno ordinario di invalidità (già in godimento o successivamente riconosciuto) - una condizione di erogabilità della prestazione cui si collega anche il diritto alla ripetizione delle somme eventualmente erogate indebitamente in mancanza di scelta da parte dell’interessato. Il tardato esercizio dell’opzione, a norma del comma 41 dell’art. 2 della legge n. 92 del 2012, comporterà quindi la possibilità di ripetere dall’assicurato le somme eventualmente indebitamente erogate a titolo di ASpI, nel concorso dell’assegno ordinario di invalidità, ma non può escludere che l’assicurato possa anche tardivamente optare per l’ erogazione dell’indennità

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 21520 depositata il 31 luglio 2024 – In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva

In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva

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