LAVORO – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 16630 depositata il 14 giugno 2024 – L’istituto della revoca del licenziamento ha natura di diritto potestativo, se esercitato entro 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del licenziamento, che determina il ripristino ex tunc del rapporto, senza che sia necessario il concorso di una analoga manifestazione di volontà da parte del lavoratore in tal senso e senza che sia fonte di risarcimento del danno.

L’istituto della revoca del licenziamento ha natura di diritto potestativo, se esercitato entro 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del licenziamento, che determina il ripristino ex tunc del rapporto, senza che sia necessario il concorso di una analoga manifestazione di volontà da parte del lavoratore in tal senso e senza che sia fonte di risarcimento del danno.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16720 depositata il 17 giugno 2024 – In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, il D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 5, conv. nella l. n. 160 del 1988, si interpreta nel senso che il beneficiario del trattamento ha l’onere di dare all’INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, quale quella temporanea o saltuaria, allo scopo di consentire all’Inps la verifica circa la compatibilità dell’attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell’integrazione salariale

In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, il D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 5, conv. nella l. n. 160 del 1988, si interpreta nel senso che il beneficiario del trattamento ha l'onere di dare all'INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, quale quella temporanea o saltuaria, allo scopo di consentire all'Inps la verifica circa la compatibilità dell'attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell'integrazione salariale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16770 depositata il 17 giugno 2024 – La valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto

La valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17036 depositata il 20 giugno 2024 – In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo datoriale di repéchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, secondo comma c.c., è limitato alle mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento, che non necessitino di una specifica formazione che il predetto non abbia

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo datoriale di repéchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, secondo comma c.c., è limitato alle mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento, che non necessitino di una specifica formazione che il predetto non abbia

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 11333 depositata il 29 aprile 2024 – Qualora l’omissione, nel contratto di lavoro, riguardi la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro

Qualora l'omissione, nel contratto di lavoro, riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16772 depositata il 17 giugno 2024 – In mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, allo scopo di guidare il giudice nell’accertamento circa la natura di retribuzione o meno di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all’estero è stato chiarito che la stessa può essere desunta da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale

In mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, allo scopo di guidare il giudice nell’accertamento circa la natura di retribuzione o meno di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all'estero è stato chiarito che la stessa può essere desunta da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17004 depositata il 20 giugno 2024 – L’adempimento della prestazione può essere legittimamente controllato dall’imprenditore, anche occultamente, sempre che ciò avvenga “direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo”; in ogni altro caso, il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un’agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza

L’adempimento della prestazione può essere legittimamente controllato dall’imprenditore, anche occultamente, sempre che ciò avvenga “direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo”; in ogni altro caso, il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 16616 depositata il 14 giugno 2024 – In tema di licenziamento per giusta causa, l’accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che ‒ anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente ‒ è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità

In tema di licenziamento per giusta causa, l’accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che ‒ anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente ‒ è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità

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