LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10083 depositata il 15 aprile 2024 – In presenza della cd. “doppia conforme”, il ricorso è inammissibile se in difetto di dimostrazione che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, siano tra loro diverse

In presenza della cd. “doppia conforme”, il ricorso è inammissibile se in difetto di dimostrazione che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, siano tra loro diverse

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10061 depositata il 15 aprile 2024 – In materia di prove, l’onere del convenuto, previsto dall’art.416 cod. proc. civ. per il rito del lavoro, e dall’art.167 cod. proc. civ. per il rito ordinario, di prendere posizione, nell’atto di costituzione, sui fatti allegati dall’attore a fondamento della domanda, comporta che il difetto di contestazione implica l’ammissione in giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funziona probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell’art.116, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. 5191/2008). In questa prospettiva va ribadito che l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice di merito

In materia di prove, l'onere del convenuto, previsto dall'art.416 cod. proc. civ. per il rito del lavoro, e dall'art.167 cod. proc. civ. per il rito ordinario, di prendere posizione, nell'atto di costituzione, sui fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda, comporta che il difetto di contestazione implica l'ammissione in giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funziona probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art.116, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. 5191/2008). In questa prospettiva va ribadito che l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice di merito

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 10267 depositata il 16 aprile 2024 – Il comportamento datoriale, che lascia il dipendente inattivo per lungo tempo, non solo violava la norma di cui all’articolo 2103 c.c. ma era al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell’immagine e della professionalità del dipendente ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza; ai fini della dell’esistenza e della prova anche presuntiva del danno alla professionalità , costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione

Il comportamento datoriale, che lascia il dipendente inattivo per lungo tempo, non solo violava la norma di cui all'articolo 2103 c.c. ma era al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell’immagine e della professionalità del dipendente ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza; ai fini della dell’esistenza e della prova anche presuntiva del danno alla professionalità , costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 8381 depositata il 28 marzo 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, nella nuova disciplina prevista dall’art. 18 st.lav. riformulato, infatti, il giudice deve preliminarmente accertare se ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, quali presupposti condizionanti la legittimità del recesso secondo previsioni legali non modificate dalla riforma e, solo ove ravvisi la mancanza della causa giustificativa, deve provvedere a selezionare la tutela applicabile ed in particolare se si tratti di quella generale ex comma 5 ovvero quella ex comma 4, operante nei soli casi ivi previsti

In tema di licenziamento disciplinare, nella nuova disciplina prevista dall'art. 18 st.lav. riformulato, infatti, il giudice deve preliminarmente accertare se ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, quali presupposti condizionanti la legittimità del recesso secondo previsioni legali non modificate dalla riforma e, solo ove ravvisi la mancanza della causa giustificativa, deve provvedere a selezionare la tutela applicabile ed in particolare se si tratti di quella generale ex comma 5 ovvero quella ex comma 4, operante nei soli casi ivi previsti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 10667 depositata il 19 aprile 2024 – Il tenore dell’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, quale risultante a seguito della declaratoria d’illegittimità costituzionale, priva sostanzialmente di rilevanza, ai fini della concessione della provvidenza di cui trattasi, il motivo per cui in concreto risulta rilasciato il permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, solo rilevando che si tratti di cittadini di paesi terzi ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale o ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale e ai quali sia comunque consentito lavorare

Il tenore dell’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, quale risultante a seguito della declaratoria d’illegittimità costituzionale, priva sostanzialmente di rilevanza, ai fini della concessione della provvidenza di cui trattasi, il motivo per cui in concreto risulta rilasciato il permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, solo rilevando che si tratti di cittadini di paesi terzi ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale o ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale e ai quali sia comunque consentito lavorare

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 10450 depositata il 17 aprile 2024 – Requisito del soggiorno continuativo in Italia per la corresponsione dell’assegno sociale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 10450 depositata il 17 aprile 2024 Lavoro - Assegno sociale - Corresponsione ratei - Requisito del soggiorno continuativo in Italia - Assegno del nucleo familiare - Inammissibilità Svolgimento del processo Con sentenza del giorno 7.5.2021 n. 940, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto da A.V. [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10407 depositata il 17 aprile 2024 – Le esigenze addotte dal Comune in relazione al pensionamento del personale a tempo indeterminato sono espressamente riferibili al fabbisogno ordinario e non integrano l’opposto requisito delle esigenze “temporanee ed eccezionali” che consente ai Comuni di poter stipulare contratti a rempo determinato

Le esigenze addotte dal Comune in relazione al pensionamento del personale a tempo indeterminato sono espressamente riferibili al fabbisogno ordinario e non integrano l’opposto requisito delle esigenze “temporanee ed eccezionali” che consente ai Comuni di poter stipulare contratti a rempo determinato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9542 depositata il 9 aprile 2024 – In considerazione del metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro tipico dei rapporti senza stabilità, che non può essere valutato in base alla successiva declaratoria, pur retroattiva, di nullità del termine e di conversione del rapporto a tempo indeterminato, durante la successione dei contratti a termine non è configurabile un decorso della prescrizione dei diritti derivanti dalla detta conversione

In considerazione del metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro tipico dei rapporti senza stabilità, che non può essere valutato in base alla successiva declaratoria, pur retroattiva, di nullità del termine e di conversione del rapporto a tempo indeterminato, durante la successione dei contratti a termine non è configurabile un decorso della prescrizione dei diritti derivanti dalla detta conversione

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