CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11236 depositata il 26 aprile 2024 – In caso di mancata conferma delle dimissioni in sede amministrativa l’interruzione di fatto delle prestazioni di lavoro da parte della lavoratrice valga come recesso tacito del rapporto qualora si protragga oltre la scadenza del periodo stesso o quella, se successiva, del termine per la conferma delle dimissioni
In caso di mancata conferma delle dimissioni in sede amministrativa l'interruzione di fatto delle prestazioni di lavoro da parte della lavoratrice valga come recesso tacito del rapporto qualora si protragga oltre la scadenza del periodo stesso o quella, se successiva, del termine per la conferma delle dimissioni