LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro,  ordinanza n. 11528 depositata il 30 aprile 2024 – La cessione di ramo d’azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi. La ratio della disciplina comunitaria è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell’ambito di un’attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario

La cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi. La ratio della disciplina comunitaria è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 11756 depositata il 2 maggio 2024 – In caso di ritenuta infondatezza delle censure di una delle rationes decidendi, sono inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, quelle relative alle altre ragioni oggetto di doglianza, in quanto non potrebbero comunque condurre, per l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione

In caso di ritenuta infondatezza delle censure di una delle rationes decidendi, sono inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, quelle relative alle altre ragioni oggetto di doglianza, in quanto non potrebbero comunque condurre, per l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 11731 depositata il 2 maggio 2024 – In tema di licenziamento, costituisca discriminazione indiretta l’applicazione dell’ordinario periodo di comporto al lavoratore disabile, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, converte il criterio, in apparenza neutro, del computo del periodo di comporto breve in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto, siccome in posizione di particolare svantaggio

In tema di licenziamento, costituisca discriminazione indiretta l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto al lavoratore disabile, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, converte il criterio, in apparenza neutro, del computo del periodo di comporto breve in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto, siccome in posizione di particolare svantaggio

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 10263 depositata il 16 aprile 2024 – Nel rito c.d. Fornero il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della causa petendi, la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui medesimi fatti costitutivi

Nel rito c.d. Fornero il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della causa petendi, la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui medesimi fatti costitutivi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11343 depositata il 29 aprile 2024 – Il ricorrente per cassazione non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare puntualmente le ragioni offerte da quest’ultimo; diversamente, si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come tale inammissibile ex art. 366 nr. 4 cod.proc.civ.

Il ricorrente per cassazione non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare puntualmente le ragioni offerte da quest'ultimo; diversamente, si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come tale inammissibile ex art. 366 nr. 4 cod.proc.civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza depositata n. 11866 il 2 maggio 2024 – Nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori, cui è correlato il corrispondente riconoscimento economico, necessita che l’atto formale di attribuzione dell’incarico non risulti adottato contra legem e provenga dall’organo titolare del relativo potere, rispetto ad un posto vacante di organico, con conseguente copertura finanziaria dei relativi oneri

Nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori, cui è correlato il corrispondente riconoscimento economico, necessita che l'atto formale di attribuzione dell'incarico non risulti adottato contra legem e provenga dall'organo titolare del relativo potere, rispetto ad un posto vacante di organico, con conseguente copertura finanziaria dei relativi oneri

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11340 depositata il 29 aprile 2024 – In tema di invalidità civile, la partecipazione necessaria al giudizio del Ministero del Tesoro, prevista dall’art. 42 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, ancorché nei suoi confronti non sia stata spiegata alcuna domanda, non comporta l’assunzione, da parte del Ministero, della veste di parte solo in senso formale, ma gli attribuisce un ruolo di parte in senso processuale, con la conseguenza che a carico di esso può gravare la responsabilità nei confronti della parte vittoriosa sia per le spese di lite, sia per le spese della consulenza tecnica di ufficio

In tema di invalidità civile, la partecipazione necessaria al giudizio del Ministero del Tesoro, prevista dall'art. 42 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, ancorché nei suoi confronti non sia stata spiegata alcuna domanda, non comporta l'assunzione, da parte del Ministero, della veste di parte solo in senso formale, ma gli attribuisce un ruolo di parte in senso processuale, con la conseguenza che a carico di esso può gravare la responsabilità nei confronti della parte vittoriosa sia per le spese di lite, sia per le spese della consulenza tecnica di ufficio

Torna in cima