LAVORO – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 10734 depositata il 22 aprile 2024 – Il dettato normativo del terzo periodo del comma 6 dell’art. 7 L. n. 604/1966 (“Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore”) delinea una condizione legale (sospensiva) ed un termine (dilatorio); di talché, una volta avveratasi la prima o scaduto il secondo, il datore di lavoro “può comunicare il licenziamento al lavoratore”

Il dettato normativo del terzo periodo del comma 6 dell’art. 7 L. n. 604/1966 (“Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore”) delinea una condizione legale (sospensiva) ed un termine (dilatorio); di talché, una volta avveratasi la prima o scaduto il secondo, il datore di lavoro “può comunicare il licenziamento al lavoratore”

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 10728 depositata il 22 aprile 2024 – Le circolari amministrative dell’INPS sono atti normativi interni, che possono bensì tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l’attività degli organi periferici dell’ente, ma non possono modificare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una provvidenza

Le circolari amministrative dell'INPS sono atti normativi interni, che possono bensì tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l'attività degli organi periferici dell'ente, ma non possono modificare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una provvidenza

CORTE di CASSAZIONE, sesione lavoro, sentenza n. 10746 depositata il 22 aprile 2024 – In base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno

In base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10805 depositata il 22 aprile 2024 – Il terzo periodo del comma 6 dell’art. 7 L. n. 604/1966 vuole solo consentire al datore di lavoro di comunicare il licenziamento, una volta appunto che sia fallito il tentativo di conciliazione che gli è ora imposto di chiedere di percorrere oppure dopo che sia decorso il termine entro il quale la direzione territoriale del lavoro deve trasmettere alle parti la convocazione per l’incontro a fini conciliativi su richiesta del datore di lavoro

Il terzo periodo del comma 6 dell’art. 7 L. n. 604/1966 vuole solo consentire al datore di lavoro di comunicare il licenziamento, una volta appunto che sia fallito il tentativo di conciliazione che gli è ora imposto di chiedere di percorrere oppure dopo che sia decorso il termine entro il quale la direzione territoriale del lavoro deve trasmettere alle parti la convocazione per l’incontro a fini conciliativi su richiesta del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10565 depositata il 18 aprile 2024 – Per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio

Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10209 depositata il 16 aprile 2024 – In tema di licenziamenti collettivi, la non corrispondenza al modello legale della comunicazione, di cui all’art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991, così come la sua incompletezza, integrano una violazione delle procedure cui consegue la tutela indennitaria (ex art. 18, comma 7, terzo periodo, della legge n. 300/1970), quantificabile tra dodici e ventiquattro mensilità, in forza dell’art. 5, comma 3, della legge n. 223/1991, come sostituito dall’art. 1, comma 46, della legge n. 92/2012

In tema di licenziamenti collettivi, la non corrispondenza al modello legale della comunicazione, di cui all’art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991, così come la sua incompletezza, integrano una violazione delle procedure cui consegue la tutela indennitaria (ex art. 18, comma 7, terzo periodo, della legge n. 300/1970), quantificabile tra dodici e ventiquattro mensilità, in forza dell'art. 5, comma 3, della legge n. 223/1991, come sostituito dall'art. 1, comma 46, della legge n. 92/2012

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10197 depositata il 16 aprile 2024 – In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, deve specificare i “profili professionali del personale eccedente” e non può limitarsi all’indicazione generica delle categorie di personale in esubero (operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti), non essendo tale generica indicazione sufficiente a concretizzare il piano di ristrutturazione aziendale, mentre la successiva conclusione di un accordo sindacale, nell’ambito della procedura di consultazione non sana il menzionato difetto della comunicazione iniziale se anche l’accordo non contiene la specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, deve specificare i "profili professionali del personale eccedente" e non può limitarsi all'indicazione generica delle categorie di personale in esubero (operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti), non essendo tale generica indicazione sufficiente a concretizzare il piano di ristrutturazione aziendale, mentre la successiva conclusione di un accordo sindacale, nell'ambito della procedura di consultazione non sana il menzionato difetto della comunicazione iniziale se anche l'accordo non contiene la specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 10669 depositata il 19 aprile 2024 – L’inadempimento dell’obbligazione retributiva e contributiva, cui si correlano le sanzioni civili, è riferibile solo all’impresa somministrante, mentre l’utilizzatore assume in solido l’obbligo contributivo e l’obbligo di pagamento delle sanzioni allo scopo di rafforzare la tutela del lavoratore

L’inadempimento dell’obbligazione retributiva e contributiva, cui si correlano le sanzioni civili, è riferibile solo all’impresa somministrante, mentre l’utilizzatore assume in solido l’obbligo contributivo e l’obbligo di pagamento delle sanzioni allo scopo di rafforzare la tutela del lavoratore

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