La tutela “indennitaria risarcitoria” sancita dall’art.18 comma 5 L. 300/70 modificato ex lege 28/6/2012 n.92, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l’indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno anche all’esito della novella del 2012, quelle esigenze proprie dell’istituto, di tutela della parte che subisce il recesso volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale, né autorizzando la lettera e la ratio ad essa sottesa della mentovata disposizione, la restrittiva opzione ermeneutica prospettata dalla società.
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3256 depositata il 5 febbraio 2024 – La tutela “indennitaria risarcitoria” sancita dall’art.18 comma 5 L. 300/70 modificato ex lege 28/6/2012 n.92, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l’indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno anche all’esito della novella del 2012, quelle esigenze proprie dell’istituto, di tutela della parte che subisce il recesso volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale, né autorizzando la lettera e la ratio ad essa sottesa della mentovata disposizione, la restrittiva opzione ermeneutica prospettata dalla società.
il 9 Febbraio, 2024in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, licenziamenti
CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 2833 depositata il 30 gennaio 2024 – Nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, l’obbligo datoriale dell’amministrazione di motivare il recesso, non esclude né attenua la discrezionalità dell’ente nella valutazione dell’esperimento, ed è finalizzato alla «verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità della prova e, dall’altro, all’effettivo andamento della prova stessa», fermo restando che grava sul lavoratore l’onere di dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell’esperimento medesimo
il 8 Febbraio, 2024in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, licenziamenti
Nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, l’obbligo datoriale dell’amministrazione di motivare il recesso, non esclude né attenua la discrezionalità dell’ente nella valutazione dell’esperimento, ed è finalizzato alla «verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità della prova e, dall’altro, all’effettivo andamento della prova stessa», fermo restando che grava sul lavoratore l’onere di dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell’esperimento medesimo
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 2529 depositato il 26 gennaio 2024 – Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche al fine della sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro; ne consegue che tutti i fruitori dell’attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall’art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente
il 8 Febbraio, 2024in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, licenziamenti
Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche al fine della sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro; ne consegue che tutti i fruitori dell’attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall’art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 2757 depositata il 30 gennaio 2024 – Nel ricorso per cassazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la parte ricorrente ha l’onere di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovavano i documenti in questione e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte
il 8 Febbraio, 2024in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
Nel ricorso per cassazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la parte ricorrente ha l’onere di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovavano i documenti in questione e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 2701 depositata il 29 gennaio 2024 – Ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice
il 7 Febbraio, 2024in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
Ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 2542 depositata il 26 gennaio 2024 – Contro una sentenza di primo grado ed in assenza dell’accordo tra le parti per omettere l’appello, non è ipotizzabile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione
il 7 Febbraio, 2024in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
Contro una sentenza di primo grado ed in assenza dell’accordo tra le parti per omettere l’appello, non è ipotizzabile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 2685 depositata il 29 gennaio 2024 – Qualora dalla qualificazione giuridica del soggetto citato in giudizio discenda l’individuazione della normativa applicabile al rapporto, detta qualificazione può e deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, sulla base degli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio, sicché costituisce, non un’eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, la deduzione della persona giuridica di diritto privato o pubblico che, convenuta in giudizio, faccia leva sulla propria qualità soggettiva per trarne l’inapplicabilità al rapporto controverso della normativa invocata dalla controparte a fondamento dell’azione
il 7 Febbraio, 2024in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
Qualora dalla qualificazione giuridica del soggetto citato in giudizio discenda l’individuazione della normativa applicabile al rapporto, detta qualificazione può e deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, sulla base degli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio, sicché costituisce, non un’eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, la deduzione della persona giuridica di diritto privato o pubblico che, convenuta in giudizio, faccia leva sulla propria qualità soggettiva per trarne l’inapplicabilità al rapporto controverso della normativa invocata dalla controparte a fondamento dell’azione
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 2516 depositata il 26 gennaio 2024 – Durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio
il 6 Febbraio, 2024in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, licenziamenti
Durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio
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