LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32365 depositata l’ 11 dicembre 2025 – Tn materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice – senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione – può riconoscere l’inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro, ma a condizione che il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica intermedia

Tn materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro, ma a condizione che il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica intermedia

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32726 depositata il 15 dicembre 2025 – I verbali redatti dall’ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell’instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest’ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l’onere di fornire la prova contraria; invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell’inchiesta per averle apprese “de relato” o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito

I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria; invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32721 depositata il 15 dicembre 2025 – Il cumulo da parte delle amministrazioni pubbliche della posizione di assicurante e di assicuratore denota un difetto di legittimazione passiva ad causam dell’INAIL per la proposizione della domanda del lavoratore nei suoi confronti: in relazione ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti di Amministrazioni Statali, in cui queste ultime cumulino, rispetto al lavoratore interessato, la posizione di assicurante e assicuratore

Il cumulo da parte delle amministrazioni pubbliche della posizione di assicurante e di assicuratore denota un difetto di legittimazione passiva ad causam dell’INAIL per la proposizione della domanda del lavoratore nei suoi confronti: in relazione ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti di Amministrazioni Statali, in cui queste ultime cumulino, rispetto al lavoratore interessato, la posizione di assicurante e assicuratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32683 depositata il 15 dicembre 2025 – Spettano al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni

Spettano al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32676 depositata il 15 dicembre 2025 – Il giudice di merito è tenuto a valorizzare e a riconoscere prevalenza alle esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta in cui le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate dal datore di lavoro risultino non effettive o comunque suscettibili di essere altrimenti soddisfatte

Il giudice di merito è tenuto a valorizzare e a riconoscere prevalenza alle esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta in cui le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate dal datore di lavoro risultino non effettive o comunque suscettibili di essere altrimenti soddisfatte

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32556 depositata il 13 dicembre 2025 – L’acquisizione officiosa di mezzi di prova in appello non è insindacabile in sede di legittimità, dovendo trattarsi, secondo l’art. 437 c.p.c., di prova “indispensabile”, seppure nel senso di apparire (ex ante) idonea ad eliminare ogni possibile incertezza residuata dalla sentenza gravata circa la ricostruzione dei fatti, superando margini di dubbio, oppure provando (in modo decisivo) ciò che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato circa i fatti inerenti il “thema probandum”

L’acquisizione officiosa di mezzi di prova in appello non è insindacabile in sede di legittimità, dovendo trattarsi, secondo l’art. 437 c.p.c., di prova “indispensabile”, seppure nel senso di apparire (ex ante) idonea ad eliminare ogni possibile incertezza residuata dalla sentenza gravata circa la ricostruzione dei fatti, superando margini di dubbio, oppure provando (in modo decisivo) ciò che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato circa i fatti inerenti il “thema probandum”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32493 depositata il 12 dicembre 2025 – Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, occorre cioè che “siano indicate sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c.”

Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, occorre cioè che “siano indicate sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.”

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