LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26972 depositata il 7 ottobre 2025 – Nel ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa

Nel ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26961 depositata il 7 ottobre 2025 – La scelta personale di non conseguire la certificazione vaccinale (cioè di non sottoporsi a vaccino) deriva, come conseguenza prevista dalla legge, la mancata corresponsione della retribuzione o di altri emolumenti a causa dell’omesso svolgimento della funzione

La scelta personale di non conseguire la certificazione vaccinale (cioè di non sottoporsi a vaccino) deriva, come conseguenza prevista dalla legge, la mancata corresponsione della retribuzione o di altri emolumenti a causa dell'omesso svolgimento della funzione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 27152 depositata il 10 ottobre 2025 – L’art. 4, n. 7, d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui prevede che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società siano assoggettati all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ove prestino attività manuale, va interpretata nel senso della riconducibilità nella copertura assicurativa di qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni che costituiscono oggetto dell’obbligazione lavorativa e non solo quel tipo di attività che sia connotata da prevalente manualità

L’art. 4, n. 7, d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui prevede che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società siano assoggettati all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ove prestino attività manuale, va interpretata nel senso della riconducibilità nella copertura assicurativa di qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni che costituiscono oggetto dell’obbligazione lavorativa e non solo quel tipo di attività che sia connotata da prevalente manualità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 27124 depositata il 9 ottobre 2025 – L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza n. 26923 depositata il 7 ottobre 2025 – In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all’attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso; ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso.

In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso; ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26344 depositata il 29 settembre 2025 – La partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica

La partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26449 depositata il 30 settembre 2025 – Nel settore pubblico il trasferimento del personale comporta l’attribuzione della medesima posizione stipendiale di provenienza, mentre non ha diritto alla progressione economica nella fascia più alta richiesta

Nel settore pubblico il trasferimento del personale comporta l'attribuzione della medesima posizione stipendiale di provenienza, mentre non ha diritto alla progressione economica nella fascia più alta richiesta

Torna in cima