CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8918 depositata il 4 aprile 2024 – La nozione di appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi riportata all’art. 229 del c.c.n.l. di categoria è atecnica e non si riferisce specificatamente alla fattispecie penale dell’appropriazione indebita. Essa mira a sanzionare comportamenti che violano quell’affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nel suo dipendente che opera in un contesto in cui vi sono beni esposti alla pubblica fede
La nozione di appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi riportata all’art. 229 del c.c.n.l. di categoria è atecnica e non si riferisce specificatamente alla fattispecie penale dell’appropriazione indebita. Essa mira a sanzionare comportamenti che violano quell’affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nel suo dipendente che opera in un contesto in cui vi sono beni esposti alla pubblica fede