LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7969 depositata il 25 marzo 2024 – La regola generale posta dall’art.3, co.8 l. n.335/95 è quella per cui i provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione ai sensi dell’art.49 l. n.88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione; tale regola vale quand’anche la riclassificazione sia svolta d’ufficio dall’Inps in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro

La regola generale posta dall’art.3, co.8 l. n.335/95 è quella per cui i provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione ai sensi dell’art.49 l. n.88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione; tale regola vale quand’anche la riclassificazione sia svolta d’ufficio dall’Inps in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7801 depositata il 22 marzo 2024 – Per il giudizio di opposizione previsto dall’art. 22 ss. L. n. 681/1989, il legislatore delinea uno schema atipico in materia di prove, consentendo al giudice di svolgere attività istruttorie a prescindere dall’iniziativa delle parti. Ne deriva che il termine di dieci giorni, fissato dal giudice nel rispetto dell’art. 23, co. 2, L. n. 689/1981, non presenta natura perentoria e comporta che la produzione tardiva dei documenti da parte dell’amministrazione resistente sia colpita da mera irregolarità

Per il giudizio di opposizione previsto dall’art. 22 ss. L. n. 681/1989, il legislatore delinea uno schema atipico in materia di prove, consentendo al giudice di svolgere attività istruttorie a prescindere dall'iniziativa delle parti. Ne deriva che il termine di dieci giorni, fissato dal giudice nel rispetto dell’art. 23, co. 2, L. n. 689/1981, non presenta natura perentoria e comporta che la produzione tardiva dei documenti da parte dell'amministrazione resistente sia colpita da mera irregolarità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8288 depositata il 27 marzo 2024 – L’eccezione di interruzione della prescrizione pacificamente integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti

L’eccezione di interruzione della prescrizione pacificamente integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7759 depositata il 22 marzo 2024 – In tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, la contrattazione collettiva integrativa deve rispettare i limiti fissati dal contratto nazionale, stante il principio di prevalenza fissato dall’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, già nel testo “ratione temporis” vigente, anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009

In tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, la contrattazione collettiva integrativa deve rispettare i limiti fissati dal contratto nazionale, stante il principio di prevalenza fissato dall’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, già nel testo “ratione temporis” vigente, anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8381 depositata il 28 marzo 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, nella nuova disciplina prevista dall’art. 18 st.lav. riformulato, infatti, il giudice deve preliminarmente accertare se ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, quali presupposti condizionanti la legittimità del recesso secondo previsioni legali non modificate dalla riforma e, solo ove ravvisi la mancanza della causa giustificativa, deve provvedere a selezionare la tutela applicabile ed in particolare se si tratti di quella generale ex comma 5 ovvero quella ex comma 4, operante nei soli casi ivi previsti

In tema di licenziamento disciplinare, nella nuova disciplina prevista dall'art. 18 st.lav. riformulato, infatti, il giudice deve preliminarmente accertare se ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, quali presupposti condizionanti la legittimità del recesso secondo previsioni legali non modificate dalla riforma e, solo ove ravvisi la mancanza della causa giustificativa, deve provvedere a selezionare la tutela applicabile ed in particolare se si tratti di quella generale ex comma 5 ovvero quella ex comma 4, operante nei soli casi ivi previsti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8092 depositata il 26 marzo 2024 – Nella disciplina dettata dall’art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l’importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione – nel senso che il servizio mensa debba considerarsi come retribuzione in natura – da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto

Nella disciplina dettata dall'art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione - nel senso che il servizio mensa debba considerarsi come retribuzione in natura - da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7823 depositata il 22 marzo 2024 – In materia di assunzione a tempo determinato di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto il 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente e alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali, fino alla data del 30 aprile 1998. Ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo 30 aprile 1998 per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230

In materia di assunzione a tempo determinato di dipendenti postali, con l'accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto il 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell'ente e alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali, fino alla data del 30 aprile 1998. Ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo 30 aprile 1998 per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l'ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8334 depositata il 27 marzo 2024 – In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti

In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti

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