CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8334 depositata il 27 marzo 2024

Lavoro – Licenziamento – Recidiva – Domanda di ritorsività del licenziamento – Procura speciale alle liti – Mancanza di requisiti – Inammissibilità

Rilevato che

1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che in sede di opposizione, in riforma della ordinanza assunta all’esito della fase sommaria, aveva accertato e dichiarato la legittimità del licenziamento intimato dalla V. (…) s.p.a. a M.M. in data 13 aprile 2018 avendo ritenuto che i fatti addebitati, ivi compresa la contestata recidiva, erano risultati provati e sia singolarmente che complessivamente valutati erano idonei a recidere il vincolo fiduciario. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dal lavoratore, ha ritenuto che il licenziamento non avesse carattere ritorsivo sul rilievo che accertata la giusta causa l’eventuale motivo ritorsivo non sarebbe stato unico e determinante.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso M.M. affidato a sei motivi. La società V. s.p.a. resiste con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Ritenuto che

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte omesso l’ esame della domanda di ritorsività del licenziamento incorrendo così in un vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed avendo omesso l’esame di un fatto decisivo.

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., l’omessa valutazione delle prove relativamente alla ritorsività del licenziamento e l’omesso esame di fatto decisivo e, nel riproporre le questioni già sottoposte alla Corte di merito in sede di reclamo che non erano state prese in esame dalla corte che aveva accertato l’esistenza della giusta causa escludendo perciò che potesse ravvisarsi un motivo ritorsivo.

5. Va preliminarmente verificata l’esistenza di una valida procura alle liti. Con la sua memoria, infatti, la società V., nell’insistere per la reiezione del ricorso, ha preliminarmente eccepito la nullità della procura, apposta su foglio separato e congiunto, priva di qualsiasi riferimento al giudizio di cassazione.

6. L’eccezione è fondata ed il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.

6.1. Occorre premettere che al ricorso in cassazione, nativo digitale, è stata allegata una procura alle liti redatta su foglio bianco non numerato, senza indicazione del luogo e della data nella quale è avvenuto il rilascio, con firma autografa del ricorrente autenticata come tale dall’avvocato che ha anche firmato digitalmente l’atto e che ne ha curato la notifica via pec all’indirizzo pec ai procuratori in grado di appello. La procura inoltre non contiene alcun riferimento al giudizio di cassazione.

6.2. In particolare, dal suo testo si evince che la delega viene conferita per la rappresentanza e difesa “in questa procedura in ogni stato e grado anche in sede di esecuzione ed opposizione” conferendo agli avvocati “ogni facoltà inerente ad una procura, ivi compresa quella di proporre gravami e domande riconvenzionali, di chiamare in garanzia, di conciliare, di transigere, di farsi sostituire, di rinunciare e di accettare rinunce”. Al testo segue la firma autografa e l’autenticazione dell’avv. D.S..

6.3. Orbene, questa Corte (Cass. s.u. 36057 del 2022) ha recentemente affermato che in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti. Tuttavia, sulla scia delle sezioni unite citate, è stato poi chiarito che nel giudizio di legittimità, la nullità della procura speciale rilasciata su atto congiunto al ricorso è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: 1) il riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; 2) la mancanza della indicazione della data; 3) la mancanza della indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; 4) la mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione (Cass n. 20896 del 2023). Inoltre, si è ricordato che in tema di introduzione del giudizio di legittimità con modalità telematiche, qualora dal messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione del ricorso per cassazione non risulti la procura speciale, quest’ultima, ove inserita in formato analogico nel “sottofascicolo di cortesia” e priva dei requisiti della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico, non è idonea a soddisfare le prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c. e non si può ritenere congiunta materialmente al ricorso che, perciò, deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. 14287 del 2023).

6.4. I principi in esame sono stati ribaditi da Cass. Sez. Un. 2075/2024, che al punto 4.3. ha avuto comunque modo di precisare che « ciò che, dunque, rileva essenzialmente ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all’interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo (per tutte: Cass., S.U., n. 35466/2021, citata). In questa finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalità analogica (come nel caso di specie) “si considera apposta in calce” al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacché l’art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la “congiunzione materiale” tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la “collocazione topografica”) tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall’avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia “munito di procura speciale”, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 365 c.p.c.».

6.5. Nel caso in esame la procura non contiene alcun richiamo all’attività̀ propria dell’avvocato cassazionista (che ha determinato la Corte a rimettere nuovamente alle sezioni unite la questione della nullità della procura con ordinanza interlocutoria del 13 luglio 2023 n. 20176 in un caso di ricorso “redatto in formato nativo digitale e (….)notificato a mezzo pec e depositato in modalità telematica” e di “procura al difensore (….) redatta su foglio autonomo cartaceo con sottoscrizione autografa del ricorrente, autenticata nello stesso modo dal difensore” con “contenuto (…) del tutto generico (….) mancante di data e luogo di emissione). Non c’è indicazione del tempo, da cui evincere il rilascio successivo alla sentenza della Corte di merito che si intende impugnata. Infine essa non contiene alcun richiamo all’attività̀ tipica richiesta per potersi introdurre validamente un giudizio di legittimità. Al contrario vi sono richiami espressi alla conferita facoltà di proporre gravame, domande riconvenzionali e di effettuare chiamate in garanzia, che consentono di ritenere che il potere rimesso agli avvocati afferisse ad un giudizio di merito e non certo al giudizio di legittimità.

7. All’accertata inammissibilità del ricorso per mancanza di procura consegue la necessità di porre a carico degli avvocati P. e D.S. le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, ed il contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna gli avvocati P.P. e G. D.S. in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli Avvocati P. e D.S. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.