CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 luglio 2019, n. 17708
Licenziamento – Mancato reimbarco al termine del periodo di malattia – Impugnazione
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Venezia, adito in sede di opposizione ex lege n. 92 del 2012, confermò l’ordinanza con cui era stata respinta l’impugnativa di licenziamento proposta da M.P. nei confronti della S. srl per il mancato reimbarco al termine del periodo di malattia in data 6 ottobre 2015, con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro e pronunce conseguenziali a mente dell’art. 18 SdL novellato dalla I. n. 92/2012.
2. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 23.11.2017, ha confermato la pronuncia impugnata dal P. in via principale. Non ha esaminato l’impugnazione incidentale in quanto proposta dalla società “soltanto in via condizionata”.
La Corte ha innanzi tutto condiviso l’assunto del primo giudice che aveva “escluso l’esistenza di un licenziamento impugnabile”; ha ritenuto che l’inerzia della società, anche dopo aver ricevuto in data 10.12.2015 da parte dell’organizzazione sindacale la richiesta di far riprendere servizio al P., “in mancanza di altri elementi idonei a connotarla in modo inequivocabile, non concreta comportamento concludente di estromissione del dipendente, perché poteva essere stata determinata da una mera disorganizzazione della datrice di lavoro o dalla temporanea indisponibilità di posizioni lavorative sulle quali disporre il reimbarco”.
Secondo la Corte, pur volendo ritenere sussistente un inadempimento della datrice di lavoro che non aveva disposto il reimbarco del P. pur dopo aver saputo della sua guarigione, questi non aveva tuttavia proposto “domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 e ss. c.p.c. e tale domanda non sarebbe neppure stata ammissibile”, in considerazione del rito prescelto.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.P. con due motivi, cui ha resistito S. srl con controricorso.
Hanno comunicato memorie ex art. 378 c.p.c. entrambe le parti.
Ragioni della decisione
1. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione della società, contenuta nella memoria conclusiva, di inammissibilità del ricorso per cassazione “per carenza di ius postulandi in capo all’Avv. V.G.”, con conseguente nullità rilevabile anche d’ufficio.
Invero il ricorso risulta privo di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c., in quanto il mandato contenuto in foglio separato in calce all’atto, non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata né reca alcuna data ma letteralmente si riferisce ad un mandato conferito per “tutte le fasi e gradi del presente giudizio, anche per la sua esecuzione, e ad ogni relativa impugnazione …. nonché per l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi e per i relativi gradi e fasi del giudizio e per la esecuzione mobiliare anche presso terzi ed immobiliare, il pignoramento in tutte le sue forme e le relative opposizioni anche proposte da terzi”. Trattasi con evidenza di un tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima.
Questa Corte, infatti, ha più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83, comma 2, c.p.c., contenga, come nella specie, espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. n. 5190 del 2019; Cass. n. 28146 del 2018; Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 del 2005).
2. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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