LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8331 depositata il 27 marzo 2024 – La mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado da parte del giudice di appello – va rilevato che si tratta di omissione che di per sé non comporta, in astratto, la nullità del procedimento e che può rilevare solo in termini di vizio di motivazione che nella specie non viene neppure denunciato

La mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado da parte del giudice di appello - va rilevato che si tratta di omissione che di per sé non comporta, in astratto, la nullità del procedimento e che può rilevare solo in termini di vizio di motivazione che nella specie non viene neppure denunciato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8284 depositata il 27 marzo 2024 – Discontinuità dei rapporti di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8284 depositata il 27 marzo 2024 Lavoro - Svolgimento di mansioni superiori - Licenziamento - Trasferimento d'azienda - Discontinuità dei rapporti di lavoro - Inammissibilità  Rilevato che 1. Il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto da V.S., accertò lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili al 2° [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8565 depositata il 29 marzo 2024 – La violazione dell’art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio

La violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8557 depositata il 29 marzo 2024 – La diversità tra il giudizio di appello e quello di legittimità va fermamente ribadita proprio alla luce della portata complessiva della riforma legislativa del 2012 la quale, mentre ha introdotto un particolare filtro che può condurre all’inammissibilità dell’appello a determinate condizioni (artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.), ha nel contempo ristretto le maglie dell’accesso al ricorso per cassazione per vizio di motivazione; il che impone di seguire un’interpretazione che abbia come obiettivo non quello di costruire un’ulteriore ipotesi di decisione preliminare di inammissibilità, bensì quello di spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste”; tanto in coerenza con la “regola generale” secondo cui “le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un’ipotesi residuale

La diversità tra il giudizio di appello e quello di legittimità va fermamente ribadita proprio alla luce della portata complessiva della riforma legislativa del 2012 la quale, mentre ha introdotto un particolare filtro che può condurre all'inammissibilità dell'appello a determinate condizioni (artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.), ha nel contempo ristretto le maglie dell'accesso al ricorso per cassazione per vizio di motivazione; il che impone di seguire un'interpretazione che abbia come obiettivo non quello di costruire un'ulteriore ipotesi di decisione preliminare di inammissibilità, bensì quello di spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste”; tanto in coerenza con la “regola generale” secondo cui “le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8090 depositata il 26 marzo 2024 – Nella disciplina dettata dall’art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l’importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione – nel senso che il servizio mensa debba considerarsi come retribuzione in natura – da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto

Nella disciplina dettata dall'art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione - nel senso che il servizio mensa debba considerarsi come retribuzione in natura - da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7695 depositata il 21 marzo 2024 – Nel caso di trasformazione di enti creditizi pubblici in società per azioni, non può essere esclusa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, L. n. 218/1990, l’applicabilità della disciplina sui licenziamenti di cui alla L. n. 223 del 1991, non sopravvivendo alla privatizzazione il regime di stabilità del rapporto di lavoro, con un ente pubblico economico, posto che la salvezza dei diritti quesiti riguarda le posizioni soggettive già acquisite al patrimonio del prestatore di lavoro sotto il profilo economico, e non riducibili a mere aspettative sotto il profilo giuridico

Nel caso di trasformazione di enti creditizi pubblici in società per azioni, non può essere esclusa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, L. n. 218/1990, l’applicabilità della disciplina sui licenziamenti di cui alla L. n. 223 del 1991, non sopravvivendo alla privatizzazione il regime di stabilità del rapporto di lavoro, con un ente pubblico economico, posto che la salvezza dei diritti quesiti riguarda le posizioni soggettive già acquisite al patrimonio del prestatore di lavoro sotto il profilo economico, e non riducibili a mere aspettative sotto il profilo giuridico

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7300 depositata il 19 marzo 2024 – Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prescrivono, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice

Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prescrivono, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7190 depositata il 18 marzo 2024 – Le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale, qualora venga accertata l’inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell’inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso

Le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale, qualora venga accertata l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso

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