LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 7450 depositata il 20 marzo 2024 – L’art. 8, co. 1, d.lgs. n. 61/2000, pone l’onere di prova con forma scritta, con l’unica eccezione di cui all’art. 2725 c.c., secondo il quale è ammissibile la prova testimoniale solo nel caso di perdita incolpevole del documento rappresentativo della scrittura privata

L’art. 8, co. 1, d.lgs. n. 61/2000, pone l’onere di prova con forma scritta, con l’unica eccezione di cui all’art. 2725 c.c., secondo il quale è ammissibile la prova testimoniale solo nel caso di perdita incolpevole del documento rappresentativo della scrittura privata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7285 depositata il 19 marzo 2024 – La a definizione agevolata ex l. n.143/17 si applica a ruoli formati da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni; l’Inps, quale ente pubblico non statale, non rientra in alcuno dei soggetti menzionati dalla norma

La a definizione agevolata ex l. n.143/17 si applica a ruoli formati da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni; l’Inps, quale ente pubblico non statale, non rientra in alcuno dei soggetti menzionati dalla norma

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza depositata il 18 marzo 2024, n. 7193 – In tema di fondi pensione complementari, il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento, ai sensi dell’articolo 78, comma 2, l. fall., del contratto di mandato avente ad oggetto il versamento al Fondo di previdenza complementare delle quote di TFR accantonate e il ripristino della titolarità delle risorse accantonate, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 93 l. fall.

In tema di fondi pensione complementari, il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, l. fall., del contratto di mandato avente ad oggetto il versamento al Fondo di previdenza complementare delle quote di TFR accantonate e il ripristino della titolarità delle risorse accantonate, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7645 depositata il 21 marzo 2024 – Il ricorso in cassazione è inammissibile se difetta del requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. in termini di pertinenza rispetto a quanto considerato nell’impugnata sentenza

Il ricorso in cassazione è inammissibile se difetta del requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. in termini di pertinenza rispetto a quanto considerato nell’impugnata sentenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7590 depositata il  21 marzo 2024 – Nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l’art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l’altra parte all’impossibilità di chiedere l’assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell’avversario

Nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 7373 depositata il 19 marzo 2024 – Il diritto alla rivalutazione contributiva è soggetto alla prescrizione che discende dalle caratteristiche del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa, che si atteggia «come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e sorge in conseguenza del “fatto” della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria

Il diritto alla rivalutazione contributiva è soggetto alla prescrizione che discende dalle caratteristiche del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa, che si atteggia «come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e sorge in conseguenza del “fatto” della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 7274 depositata il 19 marzo 2024 – La violazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., nel ricorso in cassazione, deve allegare e dimostrare di avere sollevato la specifica eccezione di cui all’art. 1227, comma 2, c.c. nel corso del giudizio di merito. È infatti a differenza del concorso di colpa di cui al comma 1 , il rilievo della possibilità, per il creditore, di evitare il danno con l’ordinaria diligenza esige un’eccezione di parte in senso stretto e, quindi, da sollevare tempestivamente nel giudizio di merito

La violazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., nel ricorso in cassazione, deve allegare e dimostrare di avere sollevato la specifica eccezione di cui all’art. 1227, comma 2, c.c. nel corso del giudizio di merito. È infatti a differenza del concorso di colpa di cui al comma 1 , il rilievo della possibilità, per il creditore, di evitare il danno con l’ordinaria diligenza esige un’eccezione di parte in senso stretto e, quindi, da sollevare tempestivamente nel giudizio di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 7364 depositata il 19 marzo 2024 – La denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto sicché, anch’essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all’errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato e quindi il relativo discostamento da parte del giudice di merito

La denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto sicché, anch'essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all'errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato e quindi il relativo discostamento da parte del giudice di merito

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