Archivi mensili: Aprile 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 11424 depositata l’ 8 aprile 2022 – In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto il  D.Lgs.  30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta,  il proprietario,  pur applicando  ormai  in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una  situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale

In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto il  D.Lgs.  30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta,  il proprietario,  pur applicando  ormai  in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una  situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale

Corte di Cassazione ordinanza n. 11422 depositata l’ 8 aprile 2022 – In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito

In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito

Corte di Cassazione ordinanza n. 11337 depositata il 7 aprile 2022 – In tema di sostituzione d’imposta, la definizione con adesione dell’accertamento nei confronti del datore  di lavoro, per omesso  versamento di quanto dovuto all’Erario a titolo di sostituto d’imposta, e il conseguente versamento da parte di questi dell’imposta concordata, non comporta l’annullamento della sanzione comminata al sostituito ai sensi dell’art. 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, poiché questi resta il soggetto passivo d’imposta, che risponde dell’omessa dichiarazione del reddito anche per colpa

In tema di sostituzione d'imposta, la definizione con adesione dell'accertamento nei confronti del datore  di lavoro, per omesso  versamento di quanto dovuto all'Erario a titolo di sostituto d'imposta, e il conseguente versamento da parte di questi dell'imposta concordata, non comporta l'annullamento della sanzione comminata al sostituito ai sensi dell'art. 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, poiché questi resta il soggetto passivo d'imposta, che risponde dell'omessa dichiarazione del reddito anche per colpa

Corte di Cassazione ordinanza n. 11328 depositata il 7 aprile 2022 – L’eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva  nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi fattuali rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d’imposta,  onde potersene desumere che l’accertamento di fatto su tali elementi (e solo l’accertamento di fatto) debba fare stato nel  giudizio  relativo  alle obbligazioni sorte in un periodo d’imposta diverso

L'eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva  nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi fattuali rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d'imposta,  onde potersene desumere che l'accertamento di fatto su tali elementi (e solo l'accertamento di fatto) debba fare stato nel  giudizio  relativo  alle obbligazioni sorte in un periodo d'imposta diverso

Corte di Cassazione ordinanza n. 11324 depositata il 7 aprile 2022 – In tema di imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi  dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, che assumono  rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza  di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tema di IVA, l’inerenza di un costo attinente all’attività di impresa non può essere esclusa in considerazione della mera sproporzione o incongruenza della spesa, salvo che l’Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell’assenza di connessione tra costo ed attività d’impresa

In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi  dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono  rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza  di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tema di IVA, l'inerenza di un costo attinente all'attività di impresa non può essere esclusa in considerazione della mera sproporzione o incongruenza della spesa, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed attività d'impresa

Corte di Cassazione ordinanza n. 11286 depositata il 7 aprile 2022 – Nel processo tributario trova applicazione il principio di cui all’art. 282 cod. proc. civ. il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui all’art. 38, d.lgs. 546/92, diversamente la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell’Amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2 sexies dell’art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992, può procedere alla riscossione “mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”

Nel processo tributario trova applicazione il principio di cui all'art. 282 cod. proc. civ. il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui all'art. 38, d.lgs. 546/92, diversamente la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'Amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2 sexies dell'art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992, può procedere alla riscossione "mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza"

Corte di Cassazione ordinanza n. 10391 depositata il 31 marzo 2022 – Il contribuente ha, quindi, la facoltà, non l’onere, d’impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato 19, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento; ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 citato non  determina,  in  ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di  questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19

Il contribuente ha, quindi, la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato 19, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento; ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non  determina,  in  ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di  questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19

Corte di Cassazione ordinanza n. 11284 depositata il 7 aprile 2022 – L’obbligo di idonea e completa motivazione dell’atto impositivo, previsto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000, sia volto ad assicurare al contribuente  il pieno esercizio del diritto di difesa nel giudizio di impugnazione e che l’Ufficio non possa integrare il contenuto di detta motivazione in corso di causa bensì possa solo illustrare fatti e questioni oggetto di causa, nell’ambito di una paritaria dialettica processuale, per incidere sul  convincimento  del  giudice. Inoltre è inammissibile una motivazione “postuma” del provvedimento impugnato, situazione che si verifica quando l’Amministrazione finanziaria colma ex post, e cioè in giudizio, le lacune dell’atto impositivo caratterizzato da un’insufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda

L'obbligo di idonea e completa motivazione dell'atto impositivo, previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, sia volto ad assicurare al contribuente  il pieno esercizio del diritto di difesa nel giudizio di impugnazione e che l'Ufficio non possa integrare il contenuto di detta motivazione in corso di causa bensì possa solo illustrare fatti e questioni oggetto di causa, nell'ambito di una paritaria dialettica processuale, per incidere sul  convincimento  del  giudice. Inoltre è inammissibile una motivazione "postuma" del provvedimento impugnato, situazione che si verifica quando l'Amministrazione finanziaria colma ex post, e cioè in giudizio, le lacune dell'atto impositivo caratterizzato da un'insufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda

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