CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 aprile 2022, n. 12744 – L’annullamento della transazione per pretesa temeraria, ai sensi dell’art. 1971 cod. civ., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo e uno soggettivo, ossia che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l’annullamento sia totalmente infondata e che la parte versi in mala fede