LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16283 depositata l’ 8 giugno 2023 – In tema di pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i dipendenti dell’appaltatore, la responsabilità quale coobbligato solidale ex articolo 29 decreto legislativo n. 276 del 2003 – in quanto responsabilità di carattere eccezionale in relazione a debiti altrui- trova applicazione solo in relazione allo schema contrattuale tipico previsto dalla disposizione, ossia al contratto di appalto, e dunque nei confronti del “committente” (avente i caratteri ulteriori indicati dalla norma), restando invece esclusa la detta responsabilità in relazione ad altri schemi contrattuali, quale ad esempio la vendita di cosa futura

In tema di pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i dipendenti dell’appaltatore, la responsabilità quale coobbligato solidale ex articolo 29 decreto legislativo n. 276 del 2003 - in quanto responsabilità di carattere eccezionale in relazione a debiti altrui- trova applicazione solo in relazione allo schema contrattuale tipico previsto dalla disposizione, ossia al contratto di appalto, e dunque nei confronti del “committente” (avente i caratteri ulteriori indicati dalla norma), restando invece esclusa la detta responsabilità in relazione ad altri schemi contrattuali, quale ad esempio la vendita di cosa futura

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16583 depositata il 12 giugno 2023 – Il vizio di “motivazione insussistente” oppure di “motivazione apparente”, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendo essere lasciato all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

Il vizio di “motivazione insussistente” oppure di “motivazione apparente”, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendo essere lasciato all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. Il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16834 depositata il 13 giugno 2023 – La preclusione in sede di legittimità di nuove questioni di diritto è circoscritta all’ipotesi in cui queste ultime postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, come tali esorbitanti dal giudizio di legittimità

La preclusione in sede di legittimità di nuove questioni di diritto è circoscritta all’ipotesi in cui queste ultime postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, come tali esorbitanti dal giudizio di legittimità

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16482 depositata il 9 giugno 2023 – Il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. si configura in termini di una sostanziale minuspetizione della Corte territoriale, che ha considerato solo l’aspetto della dedotta intempestività dell’inizio del procedimento disciplinare (espressamente devoluto dalla pronuncia di cassazione), ma non anche le ulteriori domande dei lavoratori riproposte in sede di riassunzione

Il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. si configura in termini di una sostanziale minuspetizione della Corte territoriale, che ha considerato solo l’aspetto della dedotta intempestività dell’inizio del procedimento disciplinare (espressamente devoluto dalla pronuncia di cassazione), ma non anche le ulteriori domande dei lavoratori riproposte in sede di riassunzione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16208 depositata l’ 8 giugno 2023 – La disciplina limitativa del potere di licenziamento (leggi n. 604/1966 n. 300/1970) non è applicabile, ai sensi dell’art. 10 L. n. 604 cit., ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, siano essi dirigenti apicali, siano dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente

La disciplina limitativa del potere di licenziamento (leggi n. 604/1966 n. 300/1970) non è applicabile, ai sensi dell’art. 10 L. n. 604 cit., ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, siano essi dirigenti apicali, siano dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16458 depositata il 9 giugno 2023 – I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16455 depositata il 9 giugno 2023 – Il ricorrente per cassazione, per censurare ammissibilmente in sede di legittimità la correttezza della valutazione di assorbimento di motivi di gravame, espressa dal giudice di merito del grado precedente, deve lamentare un vizio di motivazione del tutto omessa, e non sollevare un vizio di omessa pronuncia

Il ricorrente per cassazione, per censurare ammissibilmente in sede di legittimità la correttezza della valutazione di assorbimento di motivi di gravame, espressa dal giudice di merito del grado precedente, deve lamentare un vizio di motivazione del tutto omessa, e non sollevare un vizio di omessa pronuncia

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16090 depositata il 7 giugno 2023 – In tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi, che lo stato di incertezza sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all’interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell’ambito delle specifiche disposizioni di cui all’art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono l’avvenuto pagamento della contribuzione non versata

In tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi, che lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifiche disposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata

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