LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24093 depositata il 28 agosto 2025 – Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa

Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24087 depositata il 28 agosto 2025 – Quando la sentenza impugnata sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata

Quando la sentenza impugnata sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24038 depositata il 27 agosto 2025 – Nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182

Nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23646 depositata il 21 agosto 2025 – L’individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria esprime una capacità di scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell’obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili

L’individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria esprime una capacità di scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell’obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23608 depositata il 20 agosto 2025 – La fissazione dei periodi feriali spetta al datore di lavoro, da assumere sulla base se possibile di accordi con il lavoratore e comunque considerando le esigenze di questi e di eventuali vincoli stabiliti dalla contrattazione collettiva

La fissazione dei periodi feriali spetta al datore di lavoro, da assumere sulla base se possibile di accordi con il lavoratore e comunque considerando le esigenze di questi e di eventuali vincoli stabiliti dalla contrattazione collettiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23606 depositata il 20 agosto 2025 – In tema di solidarietà passiva, qualora il creditore agisca, ai sensi dell’art. 1292 cod. civ., contro uno qualsiasi dei condebitori solidali, esercita un suo preciso diritto che, però, non può comportare automatica rinuncia del credito nei confronti dell’altro o degli altri condebitori solidali, poiché, diversamente, si contraddirebbe la stessa facoltà di scelta che la citata norma riconosce al creditore ed il diritto del debitore solidale escusso di rivalersi nei riguardi dei suoi condebitori solidali per le quote di rispettiva responsabilità

In tema di solidarietà passiva, qualora il creditore agisca, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., contro uno qualsiasi dei condebitori solidali, esercita un suo preciso diritto che, però, non può comportare automatica rinuncia del credito nei confronti dell'altro o degli altri condebitori solidali, poiché, diversamente, si contraddirebbe la stessa facoltà di scelta che la citata norma riconosce al creditore ed il diritto del debitore solidale escusso di rivalersi nei riguardi dei suoi condebitori solidali per le quote di rispettiva responsabilità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23591 depositata il 20 agosto 2025 – Il principio generale – espresso dall’art. 2116 del codice civile, ed espressamente ribadito, con riguardo alla assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, dall’art. 27, secondo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 – è quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati

Il principio generale – espresso dall’art. 2116 del codice civile, ed espressamente ribadito, con riguardo alla assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, dall’art. 27, secondo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 – è quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati

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