LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23563 depositata il 19 agosto 2025 – Nel caso di illegittima cessione di ramo d’azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora credendi, sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua obbligazione retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell’ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c.c., sia perché l’aliunde perceptum (o percipiendum) attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni

Nel caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora credendi, sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua obbligazione retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell'ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c.c., sia perché l'aliunde perceptum (o percipiendum) attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23026 depositata l’ 11 agosto 2025 – In tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio

In tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23357 depositata il 16 agosto 2025 – In caso di più debiti scaduti del datore di lavoro verso l’ente previdenziale, il pagamento va prioritariamente imputato a quello meno garantito, qual è quello per sanzioni e interessi di mora e solo successivamente può essere imputato al pagamento dei contributi di cui sia stato omesso il pagamento, non venendo in questione, per insussistenza dell’ipotesi, il principale criterio di imputazione radicato al momento del pagamento: potendo normalmente, invece, il debitore dichiarare, “quando paga”, quale debito intenda soddisfare, a norma dell’art. 1193 c.c., comma 1

In caso di più debiti scaduti del datore di lavoro verso l’ente previdenziale, il pagamento va prioritariamente imputato a quello meno garantito, qual è quello per sanzioni e interessi di mora e solo successivamente può essere imputato al pagamento dei contributi di cui sia stato omesso il pagamento, non venendo in questione, per insussistenza dell'ipotesi, il principale criterio di imputazione radicato al momento del pagamento: potendo normalmente, invece, il debitore dichiarare, "quando paga", quale debito intenda soddisfare, a norma dell'art. 1193 c.c., comma 1

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23352 depositata il 16 agosto 2025 – Una volta sollevata la questione della prescrizione, l’intera fattispecie resta devoluta al giudice anche con riguardo alla decorrenza del “dies a quo”, che rimane “sub iudice”, e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione

Una volta sollevata la questione della prescrizione, l’intera fattispecie resta devoluta al giudice anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", che rimane "sub iudice", e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23385 depositata il 16 agosto 2025 – Riguardo al reclamo disciplinato dal comma 58 dell’art. 1, legge n. 92 del 2012, che il termine per impugnare nell’ambito del rito c.d. Fornero decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133 cod. proc. civ., comma 2, nella parte in cui stabilisce che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cii all’art. 325 cod. proc. civ.”, in quanto attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della Cancelleria (Cass. n. 6059 del 2018); lo stesso principio è stato affermato con riguardo al ricorso per cassazione nell’ambito del medesimo rito Fornero

Riguardo al reclamo disciplinato dal comma 58 dell’art. 1, legge n. 92 del 2012, che il termine per impugnare nell’ambito del rito c.d. Fornero decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133 cod. proc. civ., comma 2, nella parte in cui stabilisce che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cii all’art. 325 cod. proc. civ.”, in quanto attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della Cancelleria (Cass. n. 6059 del 2018); lo stesso principio è stato affermato con riguardo al ricorso per cassazione nell’ambito del medesimo rito Fornero

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23405 depositata il 16 agosto 2025 – L’omessa denuncia da parte del datore agricolo non escludeva l’operatività dell’accertamento a mezzo di stima tecnica; né l’omessa dichiarazione escludeva che la somma portata dall’avviso d’addebito avesse natura contributiva

L’omessa denuncia da parte del datore agricolo non escludeva l’operatività dell’accertamento a mezzo di stima tecnica; né l’omessa dichiarazione escludeva che la somma portata dall’avviso d’addebito avesse natura contributiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23287 depositata il 14 agosto 2025 – Nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione

Nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione

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